Accesso difensivo ai verbali ispettivi e documentazione procedimento (TAR Lazio n. 9956 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istanza di accesso deve indicare in modo rigoroso il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante intende curare o difendere. La pubblica amministrazione e il giudice amministrativo non devono svolgere alcuna valutazione ex ante sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio instaurando, salvo l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario. Il limite di cui all’art. 2, co. 1, punti b) e c), D.M. n. 757/1994 non configura un divieto assoluto di accesso ai verbali ispettivi, ma una preclusione condizionata all’effettivo pericolo di azioni discriminatorie o ritorsive nei confronti dei lavoratori, da verificare in concreto; il pericolo non ricorre quando i lavoratori non abbiano più alcun rapporto con il datore di lavoro e non vi sia rischio di pressioni.
Il Fatto
La società ricorrente, committente in un rapporto di appalto, era stata chiamata a rispondere in regime di responsabilità solidale con l’appaltatrice e la subappaltatrice del pagamento di contributi previdenziali, in forza di un verbale unico di accertamento elevato dall’Ispettorato del lavoro. A fronte dell’accertamento, la società presentava istanza di accesso agli atti del procedimento ispettivo, chiedendo l’ostensione di mandato INPS, verbale di primo accesso ispettivo, documentazione consegnata dalla subappaltatrice, dichiarazioni dei lavoratori e criteri di calcolo delle somme.
L’Amministrazione serbava silenzio e la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la sussistenza dei presupposti dell’accesso difensivo. Si costituiva in resistenza l’Ispettorato nazionale del lavoro con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS, rilevando che l’istanza di accesso era stata indirizzata al solo Ispettorato territoriale del lavoro, autore del verbale di accertamento, e che la trasmissione del ricorso all’Istituto per conoscenza non integrava un’ipotesi di incompetenza rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando la finalità difensiva dell’istanza: la richiesta di ostensione della documentazione relativa al procedimento ispettivo era chiaramente strumentale alla tutela degli interessi giuridici della richiedente avverso il verbale di accertamento. Ha quindi richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 in materia di accesso difensivo, secondo cui l’istanza deve indicare il nesso di strumentalità necessaria, senza che l’Amministrazione o il giudice amministrativo possano svolgere valutazioni ultra nee sull’ammissibilità o decisività dei documenti.
Quanto al limite invocato dall’Amministrazione, il Collegio ha chiarito che il D.M. n. 757/1994 non pone un divieto assoluto di accesso ai verbali ispettivi e agli atti istruttori, ma una preclusione condizionata all’effettivo pericolo di azioni discriminatorie o indebite pressioni sui lavoratori, da verificare sulla base di elementi di fatto concreti. Nel caso di specie, il pericolo è stato escluso, perché i lavoratori non erano dipendenti della società ricorrente, ma della società subappaltatrice, e il rapporto era limitato a un periodo circoscritto.
Il Tribunale ha pertanto annullato il silenzio diniego, ordinando all’Amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione entro trenta giorni, previo oscuramento delle generalità dei lavoratori che avevano reso dichiarazioni. Ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, compensate nei confronti delle altre parti.
Nota della Redazione
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