decadenza biennale inapplicabile all’azione degli enti previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5212 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per l’azione dei lavoratori nei confronti del committente non si applica all’azione promossa dagli enti previdenziali per il recupero della contribuzione dovuta dall’appaltatore. Tale azione è soggetta al solo termine di prescrizione, attesa l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro e la natura indisponibile dell’obbligazione contributiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva accolto il gravame della società, annullando un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da settembre 2008 a novembre 2009. I contributi erano stati richiesti alla società in qualità di committente obbligata in solido, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con l’appaltatrice per le omissioni contributive della società subappaltatrice e datrice di lavoro. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza, decorrente dalla cessazione dell’appalto, rilevando che tra tale data e la notifica dell’avviso erano trascorsi più di due anni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, affermando il principio secondo cui il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. Il Collegio ha dato continuità ai propri precedenti, richiamando il consolidato orientamento per cui l’azione dell’Istituto soggiaccia al solo termine di prescrizione.
Sul piano letterale, la Corte ha rilevato l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenziali dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva, trattandosi di potere connesso a una pubblica funzione. La decadenza, istituto di stretta interpretazione, opera esclusivamente per i trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare, senza vincolare i soggetti terzi come gli enti previdenziali.
Il dato testuale è suffragato dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva, che deriva dalla legge e si distingue da quella retributiva. La Corte ha evidenziato che l’operatività indistinta del termine di decadenza finirebbe per spezzare il nesso tra retribuzione dovuta e adempimento dell’obbligo contributivo, pregiudicando la posizione del lavoratore in contraddizione con la finalità dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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