Cessione di ramo d’azienda e decadenza dall’impugnazione del licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8284 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti di lavoro a seguito di vicende societarie, la mancata impugnazione del licenziamento determina una cesura tra i rapporti che esclude la continuità giuridica degli stessi. Ove il giudice di merito abbia accertato la discontinuità dei rapporti e l’esaurimento del primo con il licenziamento non impugnato, resta inconferente la censura che invochi l’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183 del 2010, norma che presuppone un rapporto ancora in essere e un onere di impugnazione della cessione. Parimenti inconferente è il motivo che deduce la violazione dell’art. 2112 cod. civ. quando la sentenza impugnata abbia escluso l’esistenza di un trasferimento d’azienda, valorizzando la novità del rapporto instaurato con la nuova società.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna in solido di due società al pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d’appello ha poi riformato la decisione: il rapporto con la prima società si era esaurito con un licenziamento mai impugnato, anteriore alla nuova assunzione.
Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo l’errata applicazione della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183 del 2010, la violazione dell’art. 2112 cod. civ. e l’inversione dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. sulla notifica del licenziamento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili. La censura di violazione dell’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183 del 2010 non è conferente rispetto alla statuizione di appello, che su quel punto nulla dice.
La Corte territoriale ha confermato l’accertamento di primo grado sulla discontinuità dei due rapporti e sulla mancata impugnazione del licenziamento del 31.10.2012, seguito dalla nuova assunzione. Nessun riferimento è stato fatto all’ipotesi di decadenza richiamata dal ricorrente, evidentemente fuori contesto.
Il giudice di appello, dato atto delle circostanze temporali specifiche, ha escluso la continuità giuridica dei rapporti proprio in ragione della cesura rappresentata dal licenziamento non impugnato. Non è ravvisabile alcuna omissione, ma una valutazione della situazione concreta basata sulle ragioni considerate.
Anche il secondo motivo è inconferente: la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di un trasferimento d’azienda, valorizzando la novità del rapporto e dei contratti instaurati con la nuova società. Ne deriva che il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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