Rivalutazione contributiva amianto limitata al periodo accertato di esposizione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 112 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa per esposizione ultradecennale all’amianto, previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, come modificato dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003, costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, dotato di propria individualità e i cui presupposti devono essere oggetto di apposito accertamento. Esso sorge in conseguenza del fatto dell’esposizione al rischio e determina una maggiorazione pensionistica. L’esposizione ultradecennale coniuga l’elemento temporale con quello dell’attività lavorativa soggetta al sistema di tutela previdenziale, implicando necessariamente il concetto di rischio morbigeno. La rivalutazione deve trovare applicazione limitatamente al periodo di accertata esposizione qualificata all’amianto, e non all’intero periodo del rapporto di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria Inail.

Il Fatto

Con sentenza n. 230/2024, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia aveva riconosciuto all’assicurato il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, mediante applicazione del coefficiente dell’1,50% per l’esposizione qualificata all’amianto, per l’intero periodo lavorativo ultradecennale svolto presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto. L’INPS ha proposto appello dinanzi alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992: il giudice di prime cure avrebbe erroneamente esteso il beneficio all’intero rapporto di lavoro, in luogo della limitazione al periodo di accertata esposizione, dal momento dell’assunzione fino al 31 dicembre 1995, come individuato dal consulente tecnico d’ufficio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia della parte appellata, non costituita, e ha rilevato l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., trattandosi di motivi di diritto relativi all’applicazione della normativa di riferimento.

Nel merito, la Corte ha accolto il gravame, richiamando il tenore dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, che prevede la moltiplicazione per il coefficiente dell’1,25 dell’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria Inail per i lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni. La disposizione, nella versione previgente con coefficiente dell’1,5 applicabile alla fattispecie, è stata emanata nel solco della disciplina comunitaria e ha la finalità di offrire ai lavoratori esposti per un apprezzabile periodo di tempo un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni con potenzialità morbigena, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte costituzionale, sentt. n. 5/2000 e n. 127/2002).

Il Collegio ha poi rammentato che la consolidata giurisprudenza contabile di appello configura il beneficio come diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del fatto dell’esposizione e determina una maggiorazione pensionistica, citando i propri precedenti (I App., sentt. n. 151/2025, n. 404/2023, n. 13, 14 e 15/2021).

Dalla documentazione agli atti e dal parere medico legale reso nel giudizio di primo grado emergeva che l’appellato era soggetto a un’esposizione diretta e indiretta a livelli di fibre aerodisperse significativi, tali da determinare condizioni di esposizione qualificata, ma il termine ultimo del rischio era individuato nel 31 dicembre 1995, poiché solo a partire dal 1995 le attività di bonifica delle unità navali si erano succedute in modo organico.

La Corte ha pertanto ritenuto che il beneficio contributivo, correttamente riconosciuto dal giudice territoriale che aveva espresso totale condivisione alle conclusioni del consulente, dovesse trovare applicazione limitatamente al periodo di accertata esposizione ultradecennale, dal 20 luglio 1984 al 31 dicembre 1995. Accogliendo l’appello dell’INPS, la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata, con compensazione delle spese di difesa vista la peculiarità della questione e nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *