Sindacato sulla discrezionalità tecnica e insindacabilità delle scelte sanitarie (Cons. Stato n. 1847 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione sanitaria, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità, specie quando disponga di un quadro conoscitivo arricchito di elementi sopravvenuti. Le differenze cutimetriche rilevate nelle prove IDT singola e comparativa rientrano nella fisiologica variabilità della metodica e non integrano, di per sé, indice di inattendibilità del test. Ai sensi del D.M. n. 592/1995 e del Reg. (CE) n. 1226/2002, gli esiti “dubbi” alla prova comparativa possono essere considerati positivi ai fini sanitari, in una lettura prudenziale giustificata dal contesto epidemiologico ad alta prevalenza. L’assenza di lesioni post-mortem non esclude l’infezione in vivo, non essendo le diagnostiche ante e post-mortem speculari. La scelta di procedere all’abbattimento senza reiterare la prova comparativa non eccede i limiti di plausibilità della scelta amministrativa.

Il Fatto

Nel corso del 2019 l’ASL Salerno, con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico, eseguiva presso un allevamento bufalino prove intradermiche per la verifica della tubercolosi bufalina. Dopo una prima IDT singola su 172 capi, con 14 risultati positivi, veniva eseguita la prova comparativa sui soli 14 animali, individuando 8 capi “dubbi”. L’allevatore si opponeva al prelievo per il test gamma interferone. Con provvedimento dell’aprile 2019 l’ASL disponeva l’abbattimento obbligatorio degli 8 capi dubbi.

L’allevatore impugnava l’atto dinanzi al TAR Campania, deducendo irregolarità nelle modalità di esecuzione dei test, incongruenze nelle misurazioni cutimetriche, esaurimento del disinfettante, assenza di preavviso e mancata verbalizzazione. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento, ravvisando carenza istruttoria e inaffidabilità dei risultati. L’ASL proponeva appello, contestando il travisamento dei fatti e la sovrapposizione del giudizio tecnico del giudice a quello dell’autorità sanitaria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello ammissibile, essendo corredato da rilievi critici puntuali, e lo accoglie nel merito. Decisiva è la verificazione tecnica disposta in secondo grado: le sue conclusioni confermano la correttezza della metodologia, la coerenza dei verbali e l’attendibilità delle letture cutimetriche. Le prove risultano conformi al protocollo regionale vigente all’epoca dei fatti.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, individuandolo nel D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 e nel Reg. (CE) n. 1226/2002. Il verificatore ha chiarito che le definizioni del Reg. (UE) 2020/689 non trovavano applicazione ai fatti del 2019, essendo il regolamento entrato in vigore successivamente. Ai sensi dell’art. 7 D.M. n. 592/1995, la positività alle prove ufficiali costituisce criterio legale sufficiente a fondare la misura.

Le asserite “macroscopiche incongruenze” cutimetriche non reggono all’accertamento tecnico: esse rientrano nella fisiologica variabilità della metodica, influenzata da fattori anatomici, dall’accrescimento degli animali e dalla diversa sede di inoculo. La mancata disinfezione non incide sulla validità della prova, non essendo richiesta dalla normativa. Analogamente, la rapidità di esecuzione non assume rilievo invalidante in assenza di prova concreta di alterazione dei referti.

Quanto agli esiti dubbi, la normativa consente agli Stati membri di considerare positivi i casi “dubbi” per massimizzare la sensibilità della sorveglianza. La seconda prova comparativa costituisce strumento possibile, ma nessun automatismo ne impone la reiterazione. L’assenza di lesioni post-mortem non smentisce la validità del test, poiché una quota di animali reattivi in vivo può risultare negativa al macello. La successiva riattribuzione della qualifica sanitaria non può retroagire per invalidare l’atto del 2019.

Il Collegio ribadisce infine i limiti del sindacato giurisdizionale: il giudice non può svolgere un controllo sostitutivo su profili tecnico-diagnostici né trarre un giudizio di inattendibilità complessiva delle prove senza adeguato supporto tecnico. L’appello è dunque accolto, la sentenza di primo grado riformata e il ricorso respinto, con compensazione delle spese e ripartizione degli onorari del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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