Fabbisogno di gara calcolato per presidio e analita e non per sistema (Cons. Stato n. 1857 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per la fornitura di sistemi diagnostici, il fabbisogno complessivo dei reagenti va dimensionato per singolo lotto, singolo presidio e singolo analita, e non per Azienda Sanitaria, in ragione dell’indivisibilità delle confezioni e della non trasferibilità dei residui tra siti diversi. La clausola che impone di dimensionare l’offerta in base alla frequenza di esecuzione dei singoli analiti riportata nella scheda fabbisogni attribuisce rilievo alla singola postazione operativa. Il requisito tecnico che impone un sistema dotato di soluzione per il carry over non postula l’azzeramento assoluto del fenomeno, essendo sufficiente una soluzione che lo riduca a livelli praticamente trascurabili. Nel giudizio amministrativo di appello non è ammessa la produzione di una perizia di parte non depositata in primo grado, salvo che il giudice la ritenga indispensabile o la parte provi la non imputabilità dell’omissione.
Il Fatto
Una centrale di committenza regionale bandisce una gara per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici destinati alle aziende sanitarie del territorio, comprensivi di reattivi, materiali di consumo e calibratori. L’aggiudicazione di più lotti viene impugnata dalla seconda classificata, che deduce l’insufficienza dei quantitativi offerti rispetto al fabbisogno annuo, comprensivo dei controlli di qualità giornalieri e delle calibrazioni periodiche.
Il TAR accoglie i ricorsi principali, annulla le aggiudicazioni e respinge quelli incidentali, recependo le conclusioni della verificazione disposta sull’interpretazione della legge di gara. L’aggiudicataria appella, contestando sia il metodo di calcolo del fabbisogno sia l’esito del requisito tecnico sul carry over; un’altra concorrente impugna le decisioni che avevano dichiarato inammissibile il suo ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo istruttorio, dichiarando inammissibile la perizia tecnica allegata per la prima volta in appello. Il richiamo è all’art. 104, comma 2, c.p.a. e all’art. 345 c.p.c.: nel processo amministrativo di secondo grado non si ammettono nuovi mezzi di prova, compresa la consulenza di parte, se non nei casi eccezionali previsti. Il documento non apporta elementi indispensabili e ben poteva essere prodotto in primo grado, essendo stata riconosciuta all’appellante la facoltà di nominare un consulente durante la verificazione.
Quanto al contraddittorio, la censura è infondata. Dagli atti emerge che le parti hanno nominato consulenti, sono state convocate all’avvio delle operazioni, hanno interloquito con il verificatore e hanno depositato osservazioni e relazioni in replica. La tecnica motivazionale del TAR, che richiama la relazione dell’ausiliario ritenendola esaustiva, non è censurabile, valendo come confutazione implicita delle contrarie tesi di parte.
Sul merito, il punto centrale è il metodo di calcolo del fabbisogno. L’appellante sostiene che i controlli andassero computati “per sistema”, cioè per Azienda Sanitaria. La tesi non regge. L’art. 3 del Capitolato Tecnico parametra l’offerta alla frequenza di esecuzione dei singoli analiti indicata nell’allegato B3, nel quale il “sito” è il luogo in cui è fisicamente localizzato ogni strumento. L’indivisibilità dei kit e la non trasferibilità dei residui tra siti diversi confermano l’autosufficienza di ogni postazione. Il computo su base aziendale diluirebbe i controlli e maschererebbe deficit reali. Non assume rilievo decisivo la prima enunciazione dello stesso articolo, che richiama la suddivisione per lotto, Azienda Sanitaria e analita, perché va coordinata con la previsione successiva sulla frequenza di esecuzione.
Anche il criterio del carry over non è stato violato. La legge di gara richiedeva un sistema “dotato di soluzione per il carry over”, senza fissare una soglia di eliminazione assoluta. Il chiarimento che evocava l’azzeramento è stato superato da un successivo chiarimento che ha riaffermato la prevalenza dell’atto di gara; la Commissione ha ritenuto non significativo un valore inferiore a 0,1 p.p.m. Le censure sul singolo analita sono parimenti infondate, non essendovi riferimento a parametri da esaminare per ciascun test.
Residua il profilo della formula matematica per l’attribuzione dei punteggi premiali. Il Collegio, pur riconoscendo la correttezza astratta delle regole di notazione invocate, ritiene che l’espressione vada intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante: solo così produce numeri congruenti alla calibrazione dei punteggi. Un eventuale intervento chiarificatore non avrebbe alterato le regole di gara né la graduatoria. Gli appelli principali sono quindi respinti e quelli incidentali dichiarati improcedibili; le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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