La decadenza dal diniego di sanatoria rende irrilevante la questione di legittimità (TAR Sicilia n. 1434 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva è provvedimento a natura vincolata: una volta accertata l’assenza di titolo abilitativo e rigettata l’istanza di sanatoria, l’Amministrazione non deve operare alcuna comparazione con l’interesse privato, né è tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non genera alcun affidamento tutelabile, trattandosi di illecito permanente. Il privato che abbia omesso di impugnare il diniego di sanatoria e sia decaduto non può far valere, in via derivata, i vizi del provvedimento presupposto, né giovarsi degli esiti di una questione di legittimità costituzionale che investa la norma posta a fondamento del diniego stesso. L’onere di provare i presupposti del condono, compreso il rispetto della fascia di inedificabilità, grava sull’interessato e non sull’Amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Ragusa in relazione a un immobile per civile abitazione, assumendo di aver presentato nel 1986 istanza di sanatoria edilizia e di non aver mai ricevuto il formale provvedimento di rigetto, riscontrato solo con il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 del febbraio 2024.
Deducevano l’illegittimità dell’ingiunzione per assenza del presupposto, per violazione dell’art. 2 e dell’art. 3 legge n. 241/1990 a fronte di un’attesa quarantennale, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e per erronea applicazione del limite dei 150 metri dalla battigia. In subordine contestavano la carenza istruttoria sulla distanza, invocando fenomeni erosivi. Il Comune si costituiva eccependo l’avvenuta notifica del diniego e la natura vincolata dell’ordine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dall’accertamento in fatto della notificazione del diniego di sanatoria, avvenuta mediante ritiro dei plichi raccomandati. Tale riscontro smentisce la dedotta mancanza del provvedimento presupposto e travolge la domanda di rimessione in termini, non ravvisandosi errore scusabile né contestazione dell’irregolarità della notifica.
Ne deriva l’inammissibilità delle censure che investono il diniego e non vizi propri dell’ordinanza. Il ritardo nel riscontro dell’istanza è manifestamente infondato: il tempo non crea affidamento tutelabile, e l’illecito permanente non si sana per inerzia amministrativa. Il richiamo all’art. 97 Cost. e all’art. 2 legge n. 241/1990 non può fondare l’illegittimità del provvedimento, che resta vincolato.
Proprio la natura vincolata dell’atto esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. II n. 2816 del 2025, secondo cui l’ingiunzione non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con l’interesse privato, e nessun apporto partecipativo può modificarne il contenuto.
Sulla fascia dei 150 metri, la censura andava proposta avverso il diniego, ormai non più impugnabile: la decadenza rende irrilevante l’esito della questione di legittimità sollevata dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 357 del 2024, con rigetto dell’istanza di sospensione. Quanto all’istruttoria, richiamando C.G.A.R.S. n. 65 del 2024, il Collegio afferma che l’onere probatorio sui presupposti del condono grava sul privato; la parte si è limitata ad allegazioni generiche, senza prova sull’erosione costiera.
Infine, la presunta difformità tra copia notificata e provvedimento in atti è rilievo meramente formale: il contenuto precettivo resta chiaro, avendo consentito la formulazione del ricorso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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