La raccomandata A/R non prova la presenza in Italia (TAR Emilia-Romagna n. 1165 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, decreto-legge n. 34/2020, la prova della presenza del cittadino straniero nel territorio nazionale in data antecedente all’8 marzo 2020 deve essere fornita mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Non integra tale requisito l’indicazione delle generalità del mittente in una raccomandata A/R, effettuata direttamente dall’istante senza alcuna attestazione o verifica da parte di Poste Italiane. Le circolari ministeriali non costituiscono fonti del diritto e non operano per esse il principio iura novit curia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, impugnava il diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare opposto dalla Prefettura di Ravenna per mancata prova della presenza in Italia in data antecedente all’8 marzo 2020. L’Amministrazione non riteneva sufficiente la documentazione prodotta, consistente in una raccomandata A/R di Poste Italiane datata 19 dicembre 2019 con l’indicazione del lavoratore quale mittente. Il ricorrente deduceva un unico motivo di diritto, censurando il provvedimento per carenza istruttoria, difetto di motivazione, abnormità e irragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il costante orientamento per cui la prova della presenza sul territorio nazionale deve essere fornita mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

Quanto alla circolare ministeriale del 30 maggio 2021 invocata dalla difesa del ricorrente, citata ma non allegata in giudizio, il Collegio ne ha escluso l’esistenza, rilevando che il Ministero dell’Interno aveva dettato in materia altra circolare, la quale si limita a escludere l’idoneità delle dichiarazioni testimoniali. Le circolari, inoltre, non essendo fonti del diritto, non possono fondare l’operatività del principio iura novit curia.

Sul punto decisivo, il Tribunale ha evidenziato che l’indicazione delle generalità del mittente in una raccomandata A/R è effettuata direttamente dall’istante, senza alcuna attestazione e verifica da parte di Poste Italiane. Tale documento non può quindi assurgere ad attestazione rilasciata da organismi pubblici ai sensi dell’art. 103, comma 1, decreto-legge n. 34/2020, con conseguente assoluta inidoneità a comprovare la presenza dello straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020.

Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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