Abbattimento del bestiame come extrema ratio e proporzionalità veterinaria (TAR Sicilia n. 1277 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione della misura dell’abbattimento degli animali ai sensi dell’art. 138 del Reg. UE n. 625/2017 e del par. 4.4.7 dell’allegato 1 al DM 2 maggio 2024 non risponde ad automatismi applicativi. Il canone di matrice eurounitaria della proporzionalità impone di qualificare l’abbattimento come extrema ratio, esperibile solo quando misure meno incisive non siano idonee a garantire un’adeguata tutela della salute umana e non consentano in alcun modo di preservare il benessere animale. L’abbattimento totale presuppone l’accertamento di un focolaio infettivo: in difetto di allegazione di fenomeni infettivi in atto, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Restano legittime le altre misure di blocco e di controllo, giustificate dall’incontestata movimentazione non autorizzata.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un allevamento di bovini, impugna l’ordinanza con cui l’ASP di Messina ha disposto il blocco ufficiale di ogni movimentazione del bestiame in entrata e in uscita, l’abbattimento di ventisette capi e la revoca del codice aziendale. Il provvedimento muove dal rinvenimento di sette bovini dell’allevatrice nei terreni di un’azienda limitrofa, in assenza dei controlli e delle autorizzazioni pre-movimentazione.

La ricorrente deduce la sproporzione della misura ablativa, chiede la disapplicazione incidentale del par. 4.4.7, punto 2, del DM 2 maggio 2024 per contrasto con il diritto eurounitario e allega il carattere incolpevole dello sconfinamento. Domanda inoltre il risarcimento del danno. L’ASP eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto ministeriale e, nel merito, l’infondatezza. L’Assessorato regionale alla salute eccepisce il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato e ne dispone l’estromissione. Disattende poi l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo il potere del giudice amministrativo di disapplicare in via incidentale, senza onere di impugnativa, l’atto normativo subprimario che generi un’antinomia con la fonte sovraordinata, anche eurounitaria, ove non sia praticabile un’interpretazione orientata.

Nel merito, il Collegio fa proprie le coordinate interpretative della sentenza di questa Sezione n. 1446 del 2.5.2023. Ricostruisce il quadro sovranazionale: l’art. 137 e l’art. 138 del Reg. UE n. 625/2017, che subordinano la macellazione o l’abbattimento alla condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana e del benessere animale, l’art. 7 del Reg. n. 178/2002, che coniuga precauzione e proporzionalità, e l’art. 268 del Reg. UE n. 429/2016, che esige sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Sul piano interno rileva che il DM 2 maggio 2024 àncora l’abbattimento della totalità dei capi all’accertamento di focolai infettivi e che l’appendice al medesimo allegato individua i criteri per l’abbattimento totale, tra cui l’isolamento dell’agente patogeno. Anche nel mutato assetto normativo la finalità precauzionale si contempera con la proporzionalità: la misura ablativa non opera per automatismo, ma come extrema ratio.

Nella specie l’ASP non ha dimostrato la presenza di zoonosi nell’allevamento e ha fondato l’abbattimento sulla sola illecita movimentazione. L’ordinanza richiama l’art. 8, comma 7, d.lgs. n. 134/2022, che disciplina i controlli propedeutici alla movimentazione, ma non allega fenomeni infettivi in atto. Manca quindi quel rigore motivazionale necessario a giustificare l’abbattimento.

Il Collegio ritiene altresì sproporzionato l’abbattimento dei soli sette capi movimentati, posto che gli stessi convivono ormai con gli altri animali senza che si sia manifestato alcun focolaio. Si conformano invece al principio di proporzionalità le restanti misure di blocco e di controllo, adeguate alla tutela preventiva. Le allegazioni sull’asserito carattere incolpevole dello sconfinamento non trovano riscontro documentale, e la corretta manutenzione dei recinti è comportamento esigibile secondo l’ordinaria diligenza dell’imprenditore agricolo. Il parziale accoglimento della domanda caducatoria comporta il rigetto della domanda risarcitoria, priva del presupposto dell’illegittimità dell’intero provvedimento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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