Fascia di rispetto autostradale e condono rileva centro abitato al momento dell’opera (C.G.A.R.S. n. 217 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, la fascia di rispetto autostradale non preclude la sanatoria allorché l’immobile sia collocato a distanza superiore a quella prescritta dalla norma vigente al momento dell’edificazione e l’area risulti inglobata nel centro abitato secondo gli strumenti urbanistici. La previsione di una zona residenziale nel PRG integra il concetto di centro abitato rilevante a questi fini, rendendo inapplicabili i limiti di distanza del D.M. n. 1404 del 1968, operanti solo all’esterno del perimetro abitato. Il principio tempus regit actum non si estende ai titoli in sanatoria, che tengono conto dell’epoca di realizzazione dell’opera. L’ente preposto alla tutela del vincolo deve motivare le ragioni ostative alla deroga quando abbia esso stesso escluso pericoli per la sicurezza stradale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato nel 1986 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per un immobile realizzato in assenza di concessione. L’ANAS negava il nulla osta in sanatoria, rilevando la collocazione del fabbricato a circa 23 metri dal confine autostradale, con veranda precaria a 14 metri, distanze ritenute inferiori ai limiti prescritti e dunque ostative per vincolo di inedificabilità assoluta.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso, qualificando il vincolo come assoluto e inderogabile e applicando la normativa sopravvenuta (L. n. 133/2008). L’interessato proponeva appello, deducendo la misurazione di 27,50 metri attestata dalla stessa ANAS, l’interposizione di una strada comunale tra autostrada e immobile, la classificazione dell’area come zona B2 nel PRG e l’assenza di pericolo per la circolazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e conferma che i limiti di distanza del D.M. n. 1404 del 1968, per espressa previsione dell’art. 1, si applicano esclusivamente all’edificazione esterna al perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici. L’art. 9 della L. n. 729/1961 fissava invece in 25 metri la distanza minima lungo i tracciati autostradali.

La Corte ritiene che la previsione di una zona residenziale negli strumenti urbanistici — nella specie certificata come zona B — integri il concetto di centro abitato, distinto da quello del codice della strada, e renda inapplicabili i limiti di rispetto autostradale. Il bene si colloca peraltro a 27,50 metri, distanza superiore ai 25 metri prescritti dalla norma applicabile in ragione del tempo.

Sul piano temporale, il Collegio esclude che la previsione successiva della legge n. 133/2008 possa incidere retroattivamente. Richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il principio tempus regit actum vale per i titoli autorizzatori preventivi e non per quelli in sanatoria, che devono tener conto dell’epoca di esecuzione della costruzione (Sez. V n. 4562 del 2002; Sez. IV n. 4486 del 2014).

Quanto alla disciplina regionale, l’art. 23, comma 8, della l.r. n. 37/1985 — come già affermato da questo Consiglio (CGA n. 281 del 2023 e CGA n. 53 del 2025) — non preclude il condono, ma lo consente a condizione che gli enti preposti alla tutela della viabilità giudichino le costruzioni non pregiudizievoli per la sicurezza del traffico. L’ANAS aveva esso stesso attestato l’assenza di pericolo, senza però esplicitare le ragioni ostative alla deroga: deficit motivazionale che inficia il provvedimento.

Il diniego risulta perciò illegittimo per incoerenza con le caratteristiche concrete dell’area, ormai inglobata nel centro abitato e non più asservibile all’autostrada come zona di cantiere. L’appello è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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