Decadenza impugnazione licenziamento nel rapporto interpositorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9783 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro con interposizione fittizia, il regime decadenziale dell’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 richiede, per la decorrenza dei termini nei confronti dell’utilizzatore, un atto scritto proveniente dall’utilizzatore medesimo. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale non è imputabile all’utilizzatore e non fa decorrere alcuna decadenza nei suoi confronti, salvo che questi neghi per iscritto la titolarità del rapporto. L’impugnazione del licenziamento rivolta al solo datore di lavoro formale non preclude l’azione di accertamento dell’interposizione fittizia verso il datore di lavoro effettivo, perché le vicende del rapporto formale non incidono sul rapporto dissimulato.
Il Fatto
Un lavoratore agisce in giudizio ex lege n. 92 del 2012 per far accertare la fittizietà del rapporto di lavoro formalmente intercorso con una società e in realtà svolto alle dipendenze di altra società, oltre all’inesistenza o nullità del licenziamento intimato dalla prima, con ricostituzione del rapporto e condanna della datrice effettiva al pagamento di retribuzioni, contributi e danni.
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza; la Corte d’Appello di Catanzaro conferma. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con sei motivi; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il quarto e il sesto motivo, per il loro carattere assorbente. Il nodo è stabilire se, nel rapporto interpositorio, il lavoratore dovesse impugnare il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale anche nei confronti dell’utilizzatore, e se la mancata impugnazione produca decadenza verso quest’ultimo.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’impugnazione del licenziamento nei confronti del solo datore di lavoro formale non costituisce preclusione all’azione di accertamento dell’interposizione fittizia verso il datore di lavoro effettivo (Cass. n. 32412 del 2023; Cass. n. 10694 del 2023). Le vicende del rapporto formalmente in essere non incidono sul rapporto dissimulato intrattenuto con il diverso datore di lavoro.
Il Collegio richiama poi il principio di recente ribadito (Cass. n. 6266 del 2024): l’applicazione del regime decadenziale dell’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 richiede necessariamente un atto scritto dell’utilizzatore, non essendo a lui imputabile, ai fini del decorso dei termini, il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale.
Ne deriva che l’atto di licenziamento scritto adottato dal datore di lavoro formale avvia i termini di decadenza solo nei confronti del soggetto che lo ha posto in essere. Verso l’utilizzatore nessuna decadenza può essere invocata, salvo che egli neghi per iscritto la titolarità del rapporto, momento dal quale decorre il doppio termine.
La Corte accoglie quindi il quarto e il sesto motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese. L’accoglimento dei motivi che escludono il maturarsi della decadenza rende irrilevante ogni ulteriore questione.
Nota della Redazione
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