Decadenza dagli incentivi fotovoltaici non è autotutela ma verifica su fatti nuovi (Cons. Stato n. 1600 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi disposta dal GSE all’esito di un sopralluogo che accerta vizi di certificazione dei moduli fotovoltaici non costituisce annullamento d’ufficio, ma esercizio del potere di verifica su una situazione di fatto nuova e aggravata rispetto a quella esaminata in sede di ammissione. Ne consegue l’inapplicabilità del termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’insussistenza di un legittimo affidamento tutelabile, non potendo l’operatore invocare la stabilità di un beneficio fondato su dichiarazioni di conformità poi smentite. La qualificazione in termini di autotutela presuppone identità sostanziale tra situazione ex ante ed ex post, che difetta quando l’amministrazione abbia svolto attività ispettiva materiale su componenti non verificabili in via documentale.

Il Fatto

La società titolare di un impianto fotovoltaico entrava in esercizio nel 2011 e otteneva nel 2012 l’ammissione al IV conto energia, con tariffa comprensiva dell’incremento del 10% per componentistica europea. Nel 2015 il GSE negava la maggiorazione premiale; il TAR Lazio rigettava il ricorso con sentenza definitiva.

A seguito di un sopralluogo del 2018, il GSE accertava difformità tra i numeri seriali dei moduli e le certificazioni prodotte e, con provvedimento del 2021, disponeva la decadenza dagli incentivi per le violazioni di cui alle lett. j) e n) dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, qualificando l’atto come autotutela tardiva e ravvisando la violazione dell’affidamento. Il GSE appellava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza. Il nucleo argomentativo è la qualificazione dell’atto: il primo giudice aveva sovrapposto l’oggetto della verifica del 2015 a quello del procedimento concluso nel 2021, senza indicare elementi concreti a sostegno dell’identità qualitativa dei due controlli.

La Corte rileva che il sopralluogo del 2018 ha comportato un’esame materiale dei pannelli, con riscontro della diversa configurazione dell’impianto rispetto alla planimetria e della non corrispondenza delle matricole ai moduli certificati. Tali verifiche erano impossibili nella fase documentale iniziale. L’attività ispettiva è quindi incompatibile con l’annullamento d’ufficio, che presuppone una situazione sostanzialmente identica in fatto e diritto.

Ne discende il superamento delle censure sul termine ragionevole e sull’affidamento: difettando l’esercizio del potere di autotutela, non opera il limite dell’art. 21-nonies. La Corte valorizza inoltre il contegno dell’operatore, che ha chiesto ed ottenuto nel 2023 l’ammissione al beneficio decurtato ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, riconoscendo così la presenza di moduli non conformi.

Quanto alla pretesa rinuncia all’azione per effetto dell’istanza di decurtazione, la Corte esclude l’applicazione estensiva del secondo inciso dell’art. 13 bis, comma 2, del d.l. n. 101/2019: la norma, limitando il diritto di tutela giurisdizionale, è eccezionale e circoscritta alle ipotesi del comma 1, lett. a).

I motivi riproposti sono respinti: la violazione è concretamente accertata e qualificata, il provvedimento non ha natura sanzionatoria, in linea con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2020, e la questione della decurtazione è superata dall’accoglimento dell’istanza ex art. 42, comma 4-bis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *