Concessioni balneari, la direttiva servizi prevale sul diritto di insistenza (TAR Lazio n. 2773 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative costituisce un rapporto di durata, esposto allo ius superveniens di matrice eurounitaria per la parte non coperta da giudicato. La data del rilascio originario non sottrae il rapporto all’applicazione della direttiva 2006/123/CE, poiché ciò che rileva è il momento del rinnovo. Il diritto di insistenza è incompatibile con la libertà di stabilimento e con i principi proconcorrenziali. La prassi nazionale non conforme al diritto unionale non genera alcun legittimo affidamento in capo al concessionario uscente.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare nel Comune di Anzio. Il titolo risale al 2011 e la società ne assume l’estraneità alla disciplina di derivazione eurounitaria, proprio perché rilasciato prima della trasposizione della direttiva servizi.

Con determinazione dirigenziale del 2023 il Comune ha indicato nella scheda riepilogativa delle concessioni la scadenza del titolo al 31.12.2023. La società ha impugnato l’atto, deducendo l’eccesso di potere per errore sui presupposti e la contraddittorietà della motivazione, e assumendo di avere già ottenuto l’estensione della concessione fino al 2033 all’esito di una procedura adeguatamente pubblicizzata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la concessione demaniale marittima dà vita a un rapporto di durata, per il quale vale il principio generale dell’incidenza dello ius superveniens sulle situazioni giuridiche durevoli, limitatamente alla parte del rapporto successiva all’intervento normativo o alla pronuncia della Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.

Ne consegue che la pretesa di inapplicabilità dei principi affermati dalla CGUE del 7 dicembre 2000 e della direttiva 2006/123/CE al rapporto sorto in epoca anteriore non può trovare accoglimento. Una simile lettura contrasta con il principio del cd. effetto utile e realizzerebbe una deroga permanente a favore dell’operatore già in attività, sottraendolo alla disciplina proconcorrenziale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza eurounitaria che ha chiarito come le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva al momento del rinnovo, essendo irrilevante la data del rilascio originario. La limitatezza delle autorizzazioni disponibili per la scarsità delle risorse naturali e l’esistenza di un interesse transfrontaliero integrano i presupposti applicativi della normativa unionale.

È altresì infondata la richiesta di tutela del diritto di proprietà: la giurisprudenza eurounitaria ha affermato il carattere temporalmente limitato e revocabile delle autorizzazioni di occupazione demaniale. Analogamente, il diritto di insistenza è stato soppresso proprio perché in contrasto con la libertà di stabilimento, con conseguente reiezione della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalla ricorrente.

Il secondo motivo è smentito dalle risultanze in atti: l’istanza di proroga fu pubblicata ai soli fini della trasparenza, con mera facoltà di presentare osservazioni; la proroga fu pronunciata ope legis ex art. 1, co. 682, l. n. 145/2018 e successivamente disapplicata perché contrastante con il diritto unionale. Il legittimo affidamento è infine escluso perché una prassi nazionale non conforme alla normativa eurounitaria non può ingenerarlo nell’operatore che ne benefici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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