Sospensione cautelare facoltativa legittima per fatti estranei al servizio (TAR Sicilia n. 527 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dal servizio, prevista dall’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria, può essere disposta quando il dipendente sia rinviato a giudizio per fatti che, se accertati, comporterebbero la sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, del medesimo contratto. La norma non limita l’ambito applicativo ai soli fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, ben potendo rilevare condotte commesse fuori dal servizio, purché di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Il giudice amministrativo non è chiamato ad accertare la fondatezza dell’addebito penale, ma solo l’incidenza delle circostanze riferite sul turbamento dell’ordinato svolgersi della funzione pubblica e sul prestigio dell’amministrazione. Essendo la sospensione una misura cautelare, non è richiesta la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, prevalendo le esigenze di celerità e di allontanamento tempestivo del dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente è dipendente del Ministero dell’Interno, in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. È imputato in un procedimento penale per il reato di corruzione, per aver versato una somma di denaro a un componente della Commissione d’esame per l’ammissione al Corpo, al fine di favorire il coniuge impegnato nella selezione.
Con decreto ministeriale è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per difetto di proporzionalità e di motivazione, in quanto i fatti sarebbero estranei all’esercizio delle funzioni e il presunto corrotto non era componente della Commissione. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il TAR rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che il provvedimento di sospensione cautelare non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione dell’interessato non potrebbe apportare elementi nuovi, mentre le esigenze di celerità e tempestività impongono di intervenire con urgenza per allontanare il dipendente dal posto di lavoro.
Sul secondo motivo, il Tribunale conferma la corretta applicazione dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. La norma contempla la sospensione facoltativa in via alternativa: sia per fatti attinenti al rapporto di lavoro, sia per condotte che, se accertate, comporterebbero il licenziamento disciplinare. Il comma 5 richiamato (lett. h) include la condanna per un delitto commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto, ma di specifica gravità; il comma 6 (lett. d) richiama la commissione, anche nei confronti di terzi, di fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Il Collegio precisa che la valutazione demandata all’amministrazione non riguarda l’accertamento dei fatti addebitati, riservato alle sedi penale e disciplinare, bensì l’incidenza delle circostanze riferite sul turbamento dell’ordinato svolgersi della cosa pubblica e sul prestigio dell’amministrazione. Richiama in tal senso la propria precedente sentenza di Sez. V n. 1805 del 28.05.2024, che a sua volta cita TAR Calabria Reggio Calabria, sez. I, n. 517 del 5 giugno 2017.
La fattispecie contestata — corruzione di un pubblico ufficiale per favorire il coniuge in una procedura selettiva pubblica — assume senza dubbio i connotati della gravità. Né può valorizzarsi la deduzione per cui chi ha ricevuto l’elargizione non faceva parte della Commissione, poiché il giudice penale afferma l’esatto contrario e, in ogni caso, il disvalore della condotta non sarebbe attenuato ai fini del nocumento all’immagine.
Infine, il TAR sottolinea che l’ordinanza cautelare di rigetto non è stata impugnata e che sulle relative conclusioni si è formato incidentalmente il giudicato. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente, con compensazione del 50% per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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