Rappresentatività delle organizzazioni agricole nei Comitati di gestione degli ATC: rilevano solo gli iscritti attivi (TAR Abruzzo n. 518 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di composizione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), il criterio della rappresentatività delle organizzazioni professionali agricole, di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), della legge regionale Abruzzo n. 10 del 2004, deve essere declinato con riferimento esclusivo agli operatori attivi in agricoltura, con esclusione dei pensionati e degli iscritti che fruiscono di servizi alla persona. Tale interpretazione, coerente con i compiti istituzionali dell’organismo, richiede che la selezione dei rappresentanti avvenga sulla base di criteri che valorizzino l’effettiva e reale rappresentatività dell’organizzazione, non limitandosi al mero dato numerico degli iscritti.
Il Fatto
La Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo impugnava la determina dirigenziale con cui la Regione Abruzzo aveva stabilito il numero di rappresentanti spettanti alle organizzazioni professionali agricole nei Comitati di gestione degli ATC, nonché la successiva nota di comunicazione degli esiti istruttori. La ricorrente, pur vantando un maggior numero di iscritti complessivi, otteneva solo due rappresentanti per ciascun ambito provinciale, laddove altre organizzazioni, con un minor numero di iscritti, ottenevano un contingente superiore. La Regione aveva infatti calcolato la rappresentatività considerando esclusivamente gli iscritti attivi in agricoltura, escludendo pensionati e soggetti iscritti per servizi alla persona, criterio contestato dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento al primo motivo, la sentenza richiama la propria ordinanza cautelare, che aveva già valorizzato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4183 del 2019, secondo cui la rappresentatività delle organizzazioni agricole deve essere ancorata a criteri che riflettano l’effettiva operatività nel settore, e non al mero dato degli iscritti, specialmente quando includa soggetti inattivi o pensionati.
Il Collegio evidenzia che la norma regionale, nel prevedere che i rappresentanti siano designati in base alla rappresentatività a livello provinciale, va coordinata con i compiti gestionali dei Comitati di cui all’art. 31 della medesima legge regionale: ricognizione delle risorse ambientali, programmazione degli interventi di miglioramento degli habitat, istituzione di aree di rispetto venatorio. Attività che possono essere utilmente svolte solo da soggetti attivi nel settore agricolo, rendendo ragionevole l’esclusione di pensionati e di quanti non esercitino professionalmente l’agricoltura.
Quanto al secondo motivo, relativo al difetto di istruttoria, la sentenza osserva che l’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle associazioni non costituisce una fase del procedimento di verifica della rappresentatività, ma si colloca a valle. In ogni caso, la ricorrente non ha fornito elementi concreti, ma solo mere allegazioni ipotetiche circa la falsità delle dichiarazioni delle organizzazioni controinteressate, non idonee a sostenere il vizio prospettato.
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Nota della Redazione
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