Decadenza del permesso e ordine di demolizione delle strutture amovibili stagionali (TAR Puglia n. 1188 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire che subordini il mantenimento di strutture amovibili all’osservanza di un obbligo di smontaggio stagionale, con espressa previsione di decadenza, costituisce titolo condizionato: qualora non sia tempestivamente impugnato, le relative prescrizioni si consolidano e vincolano il titolare. L’inosservanza dell’obbligo di smontaggio determina la decadenza del titolo edilizio e rende l’ordine di demolizione un atto vincolato e necessitato. Le strutture non assistite da alcun titolo, ove oggettivamente funzionali a un uso permanente e idonee a modificare stabilmente lo stato dei luoghi, richiedono il permesso di costruire e la loro realizzazione integra intervento abutivo.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un complesso destinato a bar e ristoro su area privata in località costiera. Il mantenimento delle strutture amovibili era stato assentito con una serie di titoli edilizi succedutisi nel tempo, l’ultimo dei quali — il permesso di costruire n. 77/2022 — conteneva, per la prima volta, l’obbligo di presentare entro il 5 novembre di ogni anno dichiarazione di avvenuto smontaggio di tutte le strutture, con documentazione fotografica, pena la decadenza del titolo, e di comunicare entro il 25 marzo la data del rimontaggio.
Non avendo la società provveduto allo smontaggio entro il termine, il Comune adottò l’ordinanza n. 22 del 15 marzo 2024, con cui ingiunse il ripristino dello stato dei luoghi delle opere assentite e la rimozione di ulteriori manufatti ritenuti privi di titolo. La società impugnò l’ordinanza, il verbale di sopralluogo e, in parte, il permesso del 2022, deducendo l’inutilità della previsione di smontaggio, la scadenza dei termini di proroga normativa e l’assenza di carattere abusivo di alcune opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo edilizio. Il permesso n. 77/2022 è ritenuto univoco e puntuale nel prevedere l’obbligo di smontaggio al termine della stagione estiva, con espressa comminatoria di decadenza. Poiché il predetto titolo non è stato tempestivamente impugnato, le relative prescrizioni si sono consolidate nei confronti della ricorrente, che non può più contestarne il contenuto in sede di impugnazione dell’atto applicativo.
Accertata la violazione dell’obbligo di smontaggio, il Tribunale ne trae la decadenza del permesso. Da tale decadenza deriva che l’ingiunzione alla demolizione costituisce atto necessitato e vincolato, non residuando margini di valutazione discrezionale in capo all’Amministrazione.
Quanto alla dedotta possibilità di mantenimento annuale delle opere, la Corte rileva che la ricorrente non può utilmente dolersi dell’omessa valutazione delle relative condizioni, non avendo presentato una conforme e rituale istanza in tal senso. Né giova il richiamo alla proroga dei termini, posto che essa — estesa sino al 31.12.2023 in forza dell’art. 4 ter del d.l. n. 181/2023 — era già scaduta al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, a prescindere da ogni considerazione sulla sua applicabilità al caso concreto.
Il Tribunale esamina poi le opere non assistite da alcun titolo edilizio. Esse risultano oggettivamente funzionali a un uso permanente e valgono a modificare stabilmente lo stato dei luoghi, sicché avrebbero dovuto essere assentite con apposito permesso di costruire. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’installazione stabile di manufatti teoricamente mobili, destinati a deposito o ad ambienti di lavoro, determina una trasformazione irreversibile del territorio e richiede il titolo edilizio, equiparando tali manufatti alle nuove costruzioni (TAR Lazio, Sez. II, n. 7553 del 2023). La mancanza del titolo giustifica pertanto l’ingiunzione demolitoria.
Per queste ragioni il ricorso è respinto. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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