Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1192 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, con la conseguenza che è esperibile il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al decreto. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta, senza che allo stesso sia dovuto alcun compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi liquidate. Il decreto, munito di formula esecutiva, veniva ritualmente notificato all’amministrazione, che tuttavia non dava alcuna esecuzione.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio senza contestare nel merito il proprio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello, avendo natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è assistito da efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto, con la conseguenza che lo stesso è divenuto definitivo.

Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il giudice rileva che è infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Parimenti, il ricorrente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte, in ossequio all’art. 5-sexies l. n. 89/2001. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia intervenuto.

Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è fissato nel termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso delle spese sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, con richiamo a Cons. Stato n. 3484/2021, Cons. Stato n. 1498/2017 e TAR Campania n. 153/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *