Decadenza del permesso di costruire e nozione di inizio lavori (TAR Calabria n. 1452 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inizio dei lavori idoneo a evitare la decadenza del permesso di costruire deve estrinsecarsi in concrete trasformazioni edilizie che superino la soglia delle mere attività prodromiche, dovendosi desumere da indizi quali il concentramento di mezzi e di uomini, l’impianto del cantiere, l’innalzamento di elementi portanti e l’esecuzione di scavi preordinati alle fondazioni. Tale nozione è dinamica e va rapportata all’entità e alle dimensioni dell’intervento autorizzato, per impedire che il termine di decadenza sia eluso con interventi fittizi o simbolici. La proroga dei termini disposta dall’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito con l. n. 51/2022, richiede che l’interessato comunichi all’amministrazione la volontà di avvalersene prima della scadenza del termine. L’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, prevedendo una decadenza di diritto, esclude ogni sospensione o proroga automatica del termine di durata del titolo edilizio.

Il Fatto

Una società ha impugnato la determinazione con cui il dirigente del Comune di Cosenza ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire rilasciatole per il mancato avvio dei lavori nel termine di legge. L’intervento autorizzato concerneva la realizzazione di un complesso di edilizia sociale finanziato dalla Regione.

La ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la recinzione dell’area, la paratia di pali di fondazione, la presenza delle trivelle e gli allacciamenti integrassero l’avvio dei lavori. Ha inoltre invocato la proroga ope legis dei termini, la sospensione per la verifica dei contributi di costruzione e l’irrilevanza, sul piano edilizio, del termine previsto dalla convenzione urbanistica. Il Tribunale, respinta la tutela cautelare, ha confermato in sede di merito le valutazioni già espresse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio al rapporto amministrativo tra la società e il Comune, dichiarando inammissibile il ricorso nei confronti della Regione e del Ministero della Giustizia e inammissibile l’intervento del creditore procedente, titolare di un interesse di mero fatto.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la nozione giurisprudenziale di inizio lavori, ripresa da Cons. Stato, Sez. V, n. 5635 del 2024 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4008 del 2024: rilevano le trasformazioni di entità significativa, parametrate all’opera da eseguire, e non le mere attività preparatorie. Applicando tali coordinate al verbale di sopralluogo, il Tribunale ha rilevato che sul cantiere erano stati eseguiti solo la recinzione, il cartello, gli allacci e una paratia di pali, senza alcuna concentrazione di mezzi, essendo presente una sola trivella, né di uomini, essendo il cantiere deserto.

Il verbale regionale di verifica invocato dalla ricorrente è stato letto in senso contrario alle sue tesi, giacché documentava solo allestimento del cantiere, pali di illuminazione, videosorveglianza e pali in cemento armato: attività prodromiche all’edificazione. La nota del direttore della casa circondariale è stata qualificata come valutazione soggettiva priva di valenza tecnica.

Quanto alla proroga ex art. 10-septies, il Tribunale ha escluso che operasse: la lett. a) richiede che l’interessato comunichi la volontà di avvalersene prima della scadenza del termine, comunicazione mai formalizzata; la lett. b) concerne i termini convenzionali, ma la clausola della convenzione richiamata dalla ricorrente operava solo ai fini dell’assegnazione del finanziamento regionale, restando la disciplina edilizia affidata al permesso di costruire.

Infine, il Collegio ha ribadito che l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 configura una decadenza di diritto, incompatibile con sospensioni o proroghe automatiche, richiedendo semmai un’istanza di proroga oggetto di provvedimento espresso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3887 del 2017), nella specie mai presentata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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