Revoca illegittima e risarcimento esclusi per colpa della P.A. da incertezza normativa (TAR Sicilia n. 2254 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione all’esercizio di un centro di revisione veicoli, annullata in appello per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, non integra l’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. quando l’Amministrazione ha agito su una lettura non irragionevole di un quadro normativo oggettivamente complesso e dai margini interpretativi non univoci. In tal caso difetta il requisito soggettivo della colpa, intesa come coefficiente minimo di rimproverabilità. La responsabilità della P.A. non consegue automaticamente all’annullamento giurisdizionale del provvedimento, ma richiede la prova dell’elemento soggettivo, del danno e del nesso eziologico. Il danno da lucro cessante si identifica con il mancato utile e non con il volume d’affari lordo.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore dell’autoriparazione e delle revisioni veicoli ha impugnato la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del centro revisioni, disposta dal Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile a seguito di un verbale che aveva riscontrato numerose difformità nelle operazioni di revisione di un veicolo. Il TAR, con precedente pronuncia, aveva respinto il ricorso; la sentenza è stata poi riformata dal CGARS, che ha annullato la revoca per difetto di motivazione sulla gravità della violazione e per violazione del principio di proporzionalità.

A seguito dell’annullamento, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in danno emergente, lucro cessante e perdita del valore aziendale. L’Amministrazione ha resistito eccependo l’assenza di colpa, la mancanza di prova del danno e l’insussistenza del nesso causale con la cessazione dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato la domanda risarcitoria muovendo dal requisito soggettivo dell’illecito aquiliano. Ha osservato che l’Amministrazione, nel disporre la revoca, ha fatto applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. g), del d.m. 15 novembre 2021, interpretato estensivamente quale fondamento per sanzionare le gravi difformità nelle modalità esecutive delle revisioni, anche se ascrivibili al responsabile tecnico.

La circostanza che il giudice di appello abbia ritenuto illegittimo il provvedimento non comporta, di per sé, la responsabilità della P.A. Il TAR ha valorizzato la complessità del quadro regolativo e la non univocità delle sue letture: la stessa autorità giudiziaria ha fornito interpretazioni contrastanti nei due gradi di merito, e il CGARS ha compensato integralmente le spese del doppio grado, riconoscendo la difficoltà della fattispecie. Da ciò il Collegio ha tratto l’assenza di arbitrarietà o sviamento e la riconducibilità dell’azione amministrativa a un esercizio di discrezionalità tecnica non manifestamente irragionevole, ma semplicemente opinabile.

Il Tribunale ha inoltre rilevato, in via autonoma e assorbente, il difetto di prova del danno. Il ricorrente non ha dimostrato il nesso eziologico tra la revoca e la cessazione definitiva dell’attività, essendo emerso dalla visura camerale che avrebbe potuto proseguire l’attività principale di autoriparazione, distinta da quella di revisione. Le spese sostenute nel periodo di sospensione non risultano quindi prive di effettiva possibilità operativa.

Quanto al lucro cessante, il Collegio ha censurato la quantificazione fondata sul mero calcolo dei ricavi lordi derivanti dalle revisioni. Per costante giurisprudenza il danno da lucro cessante coincide con il mancato utile e non con il volume d’affari complessivo, sicché la pretesa risarcitoria risulta incongruente rispetto alla fattispecie. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2043 c.c.

Tutte le 874 sentenze sull'art. 2043 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *