Destituzione del poliziotto già dispensato e decorrenza dell’azione disciplinare (Cons. Stato n. 1459 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dispensa dal servizio per inabilità fisica, adottata con clausola di risoluzione condizionata all’esito del procedimento penale pendente, perde efficacia ex tunc nel caso in cui a quel procedimento consegua la destituzione retroattiva dal servizio. Venuti retroattivamente meno gli effetti della dispensa, il dipendente deve ritenersi giuridicamente in servizio al momento dell’irrogazione della sanzione e non ricorre alcuna carenza del potere disciplinare. Il termine di decadenza per l’azione disciplinare conseguente a procedimento penale decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile, che si realizza con l’acquisizione della copia conforme munita di attestazione di passaggio in giudicato. La sentenza di condanna emessa su concordato in appello è utilizzabile nel procedimento disciplinare, purché l’amministrazione svolga una valutazione autonoma delle risultanze penali e motivi sulle giustificazioni del dipendente.

Il Fatto

Un dipendente della Polizia di Stato è stato destinatario di un decreto del Capo della Polizia recante la destituzione retroattiva dal servizio, ai sensi dell’art. 7, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, con decorrenza dall’11 giugno 2012. Il provvedimento faceva seguito a una sentenza di condanna per rapina, divenuta irrevocabile.

Il destinatario impugnava il decreto davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo la carenza del potere disciplinare per intervenuta dispensa dal servizio per inabilità, l’intervenuta decadenza dell’amministrazione dall’azione disciplinare e i vizi dell’istruttoria, con adesione acritica all’accertamento penale e difetto di proporzionalità della sanzione. Il Ministero dell’Interno eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del gravame e della documentazione nuova.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina nel merito i motivi, respingendo l’appello. Sul primo motivo rileva che il decreto di dispensa per inabilità fisica era espressamente risolutivamente condizionato alla conclusione del procedimento penale, nell’ipotesi in cui ne fosse conseguita la risoluzione autoritativa del rapporto per motivi disciplinari, con decorrenza dall’11 giugno 2012. La circostanza che il dipendente fosse già stato cancellato dai ruoli al momento della destituzione non assume rilievo: la dispensa ha perso automaticamente efficacia in via retroattiva.

Venuti ex tunc meno gli effetti della precedente dispensa, l’appellante era da ritenersi giuridicamente in servizio quando è stato attinto dalla destituzione. L’argomento dell’appellante sulla violazione degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 737/1981 viene quindi superato in radice.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il dies a quo dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 coincide con la conoscenza qualificata della pronuncia definitoria del giudizio penale, derivante dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile (Cons. Stato, sez. II, n. 6289 del 2023). Nel caso di specie la Questura è stata posta in condizione di avviare il procedimento solo con la formale trasmissione della sentenza completa di attestazione di irrevocabilità, avvenuta il 27 settembre 2021, e la contestazione degli addebiti del 27 ottobre 2021 è risultata tempestiva.

La documentazione nuova prodotta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e comunque inconferente: il mero scambio di mail invocato dall’appellante contiene la sola intestazione dell’attestazione, priva dell’attestazione stessa, mentre l’iscrizione della pronuncia nel sistema informatico è avvenuta solo il 15 luglio 2021.

Sul terzo motivo, la Corte ricorda che non vi sono ostacoli all’utilizzabilità nel procedimento disciplinare del materiale raccolto in sede penale, ma è indispensabile una valutazione autonoma delle risultanze processuali (Cons. Stato, sez. VI, n. 9656 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 4404 del 2024). Tale valutazione è stata compiuta dal Consiglio Provinciale di Disciplina, che ha individuato autonome ragioni a fondamento della sanzione e ha preso in considerazione le giustificazioni del dipendente. La destituzione appare infine proporzionata alla gravità del reato contro il patrimonio commesso con violenza alla persona e con modalità connotate da spregiudicatezza nello svolgimento delle funzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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