Decadenza per irregolarità contributiva del subentrante nel commercio su aree pubbliche (TAR Toscana n. 1428 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di commercio su aree pubbliche, la verifica della regolarità contributiva prevista dall’art. 93, commi 3 e 4, della legge regionale Toscana n. 62/2018 è imposta dal legislatore regionale tanto nei confronti del cedente quanto nei confronti del subentrante. Ne consegue che l’esito negativo della verifica riferito a uno solo dei due soggetti, se non sanato nel termine di centottanta giorni, è idoneo a determinare la decadenza degli effetti del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. e), della stessa legge regionale. Non è quindi configurabile alcuna violazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa, poiché l’Amministrazione non imputa al cedente l’inadempimento altrui, ma applica un meccanismo legale di salvaguardia della regolarità contributiva nella circolazione dei titoli, costruito mediante la doppia verifica proprio per impedire che l’irregolarità sia neutralizzata tramite successive cessioni dell’azienda.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di un’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica mediante posteggio in un mercato settimanale. Nel gennaio 2020 stipulava un contratto di affitto di ramo d’azienda e l’affittuario subentrava nell’attività con comunicazione di subingresso. Risolta consensualmente l’affitto, la ricorrente comunicava al Comune il proprio reingresso nella titolarità dell’attività.

Nell’istruttoria avviata ai sensi della normativa regionale di settore, l’Amministrazione verificava telematicamente la regolarità contributiva presso l’INPS, con esito negativo riferito alla posizione dell’affittuario. Veniva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza, con assegnazione di un termine per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine, il Comune adottava la determinazione di decadenza degli effetti delle tre comunicazioni di subingresso succedutesi nel tempo. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e sproporzione. La ricorrente sostiene che il provvedimento, pur originato dall’irregolarità contributiva del solo affittuario, produce effetti pregiudizievoli anche nei suoi confronti, soggetto estraneo all’inadempimento, e che la normativa regionale non consentirebbe una forma di responsabilità oggettiva del concessionario per violazioni altrui.

Il TAR ricostruisce il quadro normativo della legge regionale Toscana n. 62/2018. L’art. 44 impone ai comuni di effettuare le verifiche di regolarità contributiva con modalità telematiche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi e dei controlli correlati. L’art. 93, disposizione speciale per il subingresso nel commercio su aree pubbliche, prevede che entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune verifichi la regolarità contributiva del cedente e del subentrante, con verifica differita per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese. L’art. 127 collega la decadenza all’inutile decorso di centottanta giorni dall’esito negativo della verifica, qualora non intervenga la regolarizzazione.

Su questa base il Collegio osserva che la disciplina regionale attribuisce rilievo alla posizione contributiva di entrambi i soggetti della vicenda circolatoria. La doppia verifica è funzionale a impedire che l’irregolarità possa essere neutralizzata attraverso successive cessioni dell’azienda: diversamente, l’obbligo di controllo sul cedente resterebbe privo di ratio.

Il Tribunale esclude quindi la violazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa. L’Amministrazione non imputa al cedente l’inadempimento contributivo del subentrante, ma applica un meccanismo legale di salvaguardia della regolarità contributiva nella circolazione dei titoli su area pubblica. L’estensione del controllo a entrambi i soggetti e l’operatività della decadenza in difetto di regolarizzazione anche da parte di uno solo di essi costituiscono esito coerente con il dato letterale e sistematico della legge regionale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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