Dimensionamento scolastico e discrezionalità della Regione: no al sindacato sostitutivo del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 1048 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di dimensionamento della rete scolastica costituisce atto generale ad elevato contenuto discrezionale, espressione di una funzione programmatoria di carattere generale. Tale scelta è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza, del travisamento dei fatti o del difetto di istruttoria, senza che il sindacato possa tradursi in una valutazione sostitutiva dell’opzione amministrativa. I criteri fissati dalle linee guida regionali non assumono valore assoluto o prevalente e non configurano una gerarchia rigida tra interventi intra-comunali ed inter-comunali. Il procedimento di dimensionamento non è un modello di co-decisione, ma un procedimento a struttura complessa in cui la determinazione finale spetta all’ente titolare della funzione pianificatoria, mentre Province, Città metropolitane e Comuni svolgono funzioni istruttorie e propositive non vincolanti.
Il Fatto
Il Comune di Tertenia impugnava gli atti del procedimento di programmazione della rete scolastica per l’anno 2026/2027, nella parte in cui disponevano la soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo locale, mediante accorpamento con l’istituzione scolastica del Comune di Barisardo. Il ricorrente, che aveva partecipato al procedimento manifestando il proprio dissenso, lamentava in tre motivi la violazione delle linee guida regionali e dei principi di buon andamento e imparzialità, la violazione della programmazione pluriennale e l’eccesso di potere del Commissario ad acta, che avrebbe recepito acriticamente la proposta della Provincia senza procedere a una autonoma rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha prescinde dall’esame delle eccezioni in rito, applicando il criterio della ragione più liquida, atteso che il ricorso si rivelava comunque infondato nel merito. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, richiamando il d.lgs. n. 112/1998, l’art. 19 del d.l. n. 98/2011 e il d.m. n. 127/2023, e ha evidenziato che, per l’anno scolastico 2026/2027, il contingente di autonomie per la Sardegna era stato fissato in 223 unità, rendendo necessaria la soppressione di 9 istituzioni scolastiche.
La Corte ha escluso che la scelta di sopprimere l’Istituto di Tertenia contrasti con le linee guida regionali. L’istituto presentava una popolazione di 363 alunni, inferiore alla soglia di criticità di 400 unità; l’accorpamento con l’IC di Barisardo (614 alunni) determinava un istituto di circa 977 alunni, entro il limite massimo; la distanza di circa 20 km integrava il criterio di viciniorità. Le alternative prospettate dal ricorrente, in particolare l’intervento concentrato nel Comune di Tortolì, non risultavano praticabili, poiché avrebbero determinato istituzioni con consistenze superiori ai limiti o una struttura con elevato numero di plessi e dispersione territoriale.
Quanto alla dedotta violazione della struttura pluriennale, il TAR ha chiarito che ogni annualità costituisce una fase programmatoria autonoma, da valutare rebus sic stantibus, senza vincoli di continuità automatica con le precedenti determinazioni. Le deroghe pregresse non hanno natura consolidata e non introducono una prelazione negativa in favore o contro determinate autonomie.
Sul potere sostitutivo, il Collegio ha precisato che il Commissario, nominato per concludere un procedimento già istruito, ha natura meramente sostitutiva e conclusiva, non creativa. Avendo verificato i Piani provinciali alla luce dei criteri regionali, la sua scelta si pone in continuità con gli elementi già emersi, senza introdurre soluzioni nuove. La prospettazione di una soluzione alternativa preferibile non rivela un vizio di legittimità, risolvendosi in un sindacato di merito non consentito in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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