Associazione ambientale priva di legittimazione attiva per difetto di specificità statutaria e stabile collegamento territoriale (TAR Molise n. 350 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, i requisiti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa sono cumulativi: la previsione statutaria che qualifichi l’obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’organismo, la consistenza organizzativa e l’adeguata rappresentatività, nonché lo stabile collegamento con il territorio in cui si svolge l’attività di tutela. È inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso di un’associazione che non dimostri la diretta riconducibilità dell’impugnazione alle proprie finalità statutarie e il radicamento nell’area incisa dall’intervento autorizzato. La genericità delle clausole statutarie di tutela ambientale non consente di ricondurre l’iniziativa processuale nel perimetro istituzionale dell’ente. La localizzazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole è ammessa in via generale dall’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003.
Il Fatto
Un’associazione dedita alla promozione dell’agricoltura biologica ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, originariamente proposto anche da un’altra associazione, per ottenere l’annullamento del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato a una società energetica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 2142 kWp nel Comune di Larino, in un’area di pertinenza di una preesistente centrale termoelettrica, parzialmente interferente con siti della Rete Natura 2000.
Il progetto era stato assoggettato a valutazione di impatto ambientale coordinata con la valutazione di incidenza ambientale. Il ricorso articolava plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, relative anche al piano energetico ambientale regionale e al piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso di poter pronunciare sulla domanda di accertamento della decadenza automatica del titolo autorizzatorio, introdotta soltanto con memorie non notificate: si trattava di una domanda nuova inidonea ad ampliare il thema decidendum.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2020 e Cons. Stato n. 11074/2022, ha ricordato che i requisiti di rappresentatività degli enti associativi esponenziali sono: la qualificazione statutaria dell’obiettivo di protezione come compito istituzionale, la consistenza organizzativa con collegamento stabile al territorio e la protrazione dell’attività nel tempo, non la costituzione in funzione della singola impugnazione.
Applicando tali criteri, ha rilevato che lo statuto dell’associazione ricorrente qualificava la propria mission nella promozione dell’agricoltura biologica, con finalità di tutela ambientale solo complementari e declinate attraverso lo specifico settore del biologico. Manca, ha proseguito il Tribunale, la dimostrazione che l’impianto incida su terreni certificati biologici o comprometta l’attività delle aziende associate. La collocazione dell’impianto in area già antropizzata e a vocazione agricola non integra la lesione degli interessi istituzionali dell’ente.
Il Tribunale ha poi rilevato il difetto del requisito dello stabile collegamento territoriale: la sede dell’associazione è in un comune diverso e distante chilometri da quello interessato dall’intervento e manca la prova di una stabile operatività nell’area direttamente incisa. I riconoscimenti nazionali e comunitari e le iniziative legali in altri ambiti territoriali non valgono a radicare la legittimazione. La carenza di due presupposti, richiesti in via cumulativa, ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.