La decadenza triennale si applica solo ai ratei ultratriennali, non estingue il diritto alla riliquidazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19379 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, ma opera esclusivamente sulle differenze dei ratei maturati nel periodo che precede il triennio rispetto alla domanda giudiziale. Il termine di decadenza, definito come decadenza mobile, non produce un effetto totalmente estintivo del diritto a una pensione calcolata correttamente, atteso il carattere fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile del diritto a pensione. Il dies a quo della decadenza decorre dal riconoscimento parziale del trattamento, senza che rilevi l’eventuale procedimento amministrativo per conseguire una liquidazione più favorevole.
Il Fatto
Il pensionato proponeva ricorso per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento previdenziale, decorrente dal 1° febbraio 2012, previa neutralizzazione delle ultime cinquantatré settimane di mobilità ai sensi dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale. Il Tribunale di Terni accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Perugia, pronunciando sul gravame dell’INPS, la dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza triennale ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970.
Secondo la Corte territoriale, il termine doveva computarsi dalla liquidazione originaria della pensione, con conseguente perdita definitiva del diritto alla rideterminazione della prestazione. Avverso tale decisione, il pensionato proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, resistito dall’Istituto con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affrontato, in primo luogo, la questione relativa alla natura della domanda e al momento da cui far decorrere il termine di decadenza. Il Collegio ha escluso che la richiesta di neutralizzazione della contribuzione sfavorevole possa considerarsi una «ricostituzione contributiva» autonoma, richiedente una specifica istanza. La domanda del pensionato, volta a ottenere una prestazione in misura superiore rispetto a quella già riconosciuta, si correla infatti a un adempimento incompleto da parte dell’ente e va ricondotta all’art. 47, sesto comma, d.P.R. n. 639/1970.
Ne deriva che il dies a quo della decadenza resta ancorato al riconoscimento parziale del trattamento pensionistico. Chi ha già ottenuto il riconoscimento del diritto a pensione non ha alcun obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa: la richiesta originaria è ritenuta sufficiente dal legislatore per ottenere la prestazione nella misura legalmente spettante (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400).
Accolta la tesi del ricorrente sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati nel periodo che precede il triennio dalla domanda giudiziale (Cass., sez. lav., 17 giugno 2021, n. 17430). L’art. 6 d.l. n. 103/1991, come convertito, ha portata generale e riguarda anche la domanda di riliquidazione, incidendo esclusivamente sui ratei pregressi.
Tale interpretazione realizza un giusto equilibrio tra la tutela del diritto a pensione, qualificato come diritto fondamentale imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, e la necessaria considerazione del decorso del tempo. L’orientamento opposto produrrebbe invece una pensione decurtata in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze.
In virtù dell’accoglimento del secondo motivo, la Corte ha dichiarato assorbito il terzo mezzo, relativo alla condanna alle spese processuali dei gradi di merito. Il primo motivo è stato respinto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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