Pensione Enasarco: la clausola di salvaguardia si applica anche agli agenti iscritti dopo il 1973 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20230 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione Enasarco, la clausola di salvaguardia di cui all’art. 10, terzo comma, legge n. 12/1973 non ha natura transitoria, ma costituisce norma sostanziale che individua una modalità alternativa di calcolo della pensione di vecchiaia, applicabile anche agli agenti iscritti all’ente successivamente all’entrata in vigore della legge. Essa impone di determinare la media annua delle provvigioni secondo il criterio del trattamento più favorevole tra quello legale e quello previsto dal richiamato d.P.R. n. 758/1968. Il criterio del pro-rata, introdotto con la privatizzazione dell’ente, non è applicabile alle anzianità maturate interamente prima di tale privatizzazione, risultando incompatibile con il principio del trattamento di maggior favore.
Il Fatto
Il lavoratore, agente di commercio iscritto alla Fondazione Enasarco, otteneva dal Tribunale di Massa il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con determinazione della c.d. quota a) secondo il criterio più favorevole previsto dall’art. 10, terzo comma, legge n. 12/1973, che richiama il metodo di calcolo del d.P.R. n. 758/1968, riferito all’intero periodo di iscrizione.
La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame della Fondazione, la quale proponeva ricorso per cassazione deducendo la natura transitoria della clausola di salvaguardia, applicabile, a suo dire, solo agli agenti che avessero maturato il requisito contributivo nel periodo tra l’entrata in vigore della legge n. 12/1973 e quella del regolamento di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso per la loro intima connessione, li ha ritenuti infondati, richiamando integralmente il precedente Cass. n. 29582/2022, dal quale la Fondazione non aveva offerto argomenti per discostarsi.
Il Collegio ha escluso che la clausola di salvaguardia abbia natura transitoria: essa è inserita nel capo II “Prestazioni” e non nel capo IV “Norme transitorie e finali”, non prevede alcuna scadenza e costituisce norma sostanziale che individua una delle modalità alternative di calcolo. La sua ratio è evidente: garantire l’agente laddove il nuovo criterio, basato sugli ultimi dieci anni di attività, risulti meno favorevole rispetto al previgente, che considerava l’intero periodo di iscrizione.
Quanto al dedotto contrasto con il principio del pro-rata, la Corte ha chiarito che tale criterio è stato introdotto solo successivamente alla privatizzazione dell’Enasarco ad opera del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, ed è giuridicamente incompatibile con il trattamento di maggior favore voluto dall’art. 10, terzo comma, legge n. 12/1973, perché presuppone una successione temporale di regimi e non una concorrenza alternativa tra gli stessi.
Ne consegue che, per le anzianità maturate anteriormente al 1° ottobre 1998, la quota a) della pensione deve essere calcolata applicando, se più favorevole all’agente, il criterio di cui all’art. 11 d.P.R. n. 758/1968, anche per gli iscritti successivi al 1973.
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Nota della Redazione
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