Abusi edilizi, ordine di demolizione e autotutela della SCA illegittima (TAR Campania n. 2242 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di accertati abusi edilizi, il dirigente comunale è titolare di un potere doveroso e vincolato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che non integra conflitto di interessi rilevante ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 la mera inimicizia personale allegata dal privato, difettando il connotato della discrezionalità. L’annullamento in autotutela della segnalazione certificata di agibilità è legittimo se adottato entro il termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e se la motivazione sull’interesse pubblico si sostanzia nel richiamo alla normativa edilizia e urbanistica violata, secondo la lettura attenuata dell’onere motivazionale. La valutazione degli abusi va condotta con visione complessiva e non atomistica, essendo inibito frazionare i singoli interventi per sottrarli a sanzione, e l’agibilità parziale può essere riconosciuta solo per parti funzionalmente autonome e scindibili.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha disposto la demolizione delle opere edilizie realizzate e ha annullato in autotutela la segnalazione certificata di agibilità presentata nell’ottobre 2023. L’amministrazione aveva rilevato l’assenza dei calcoli strutturali e dei collaudi statici prescritti dal titolo autorizzatorio del 2009, la mancata denuncia al Genio Civile per la piscina, nonché un complessivo mutamento di destinazione urbanistica dell’area.

Il ricorso propone cinque motivi: violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 per mancata astensione del dirigente; illegittimità dell’autotutela per difetto di interesse pubblico e tardività; errata qualificazione delle opere come edilizia libera; violazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 sull’agibilità parziale; inapplicabilità dell’ordine di demolizione per difformità parziale.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio esclude il conflitto di interessi. L’art. 6-bis della legge n. 241/1990, espressione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., postula una condizione in cui lo svolgimento dell’attività pubblica sia affidato a un funzionario titolare di interessi personali la cui soddisfazione riduca l’interesse funzionalizzato. Nel caso concreto, però, l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 impone al dirigente di adottare i provvedimenti di ripristino: si tratta di potere doveroso e vincolato, privo della discrezionalità che sola potrebbe agevolare il perseguimento di interessi propri.

Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che l’autotutela è stata esercitata entro il limite di dodici mesi fissato dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Quanto all’interesse pubblico, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, il Collegio osserva che l’onere motivazionale risulta attenuato quando l’annullamento riguarda titoli edilizi illegittimi per contrasto con la normativa vigente: il richiamo alle disposizioni violate integra di per sé le ragioni di interesse pubblico.

Sul terzo e sul quarto motivo, la valutazione degli abusi va compiuta in visione complessiva, non essendo consentito frazionare gli interventi. La pavimentazione di 615 mq in area agricola ha determinato consumo di suolo non compatibile con l’edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380/2001. Il gazebo costituisce nuovo volume; il sopralluogo ha accertato tre scale in muratura contro la sola indicata in SCIA. L’agibilità parziale ex art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone parti funzionalmente autonome e scindibili, presupposto insussistente nella diffusa irregolarità riscontrata.

Sul quinto motivo, il Collegio ribadisce che l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione delle opere in parziale difformità. Gli eventuali pregiudizi alla statica dell’edificio possono rilevare solo se rappresentati dall’interessato o se emergenti ictu oculi in fase esecutiva.

Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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