Revisione prezzi appalti: limite temporale delle lavorazioni e no a indennizzo (TAR Marche n. 1098 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dal nomen iuris e dallo strumento formale utilizzato dall’appaltatore, ivi compresa la riserva contabile apposta in sede di sottoscrizione del S.A.L. Il ristoro previsto dall’art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022 si applica esclusivamente agli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e, quanto alle lavorazioni, solo a quelle eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Nessun compenso revisionale spetta per le lavorazioni contabilizzate nel 2022 né per quelle eseguite nell’anno di presentazione dell’offerta, in forza del principio desumibile dall’art. 29, comma 5, del D.L. n. 4/2022. L’actio de in rem verso ex art. 2041 cod. civ. non è esperibile quando l’asserito arricchimento derivi dall’esecuzione di un contratto rispetto al quale difettavano i presupposti di legge del compenso revisionale. Le norme eccezionali di sostegno non ammettono interpretazione analogica ai sensi dell’art. 113 c.p.c.
Il Fatto
Una società di costruzioni ha eseguito lavori per un Comune e ha chiesto il pagamento delle somme quantificate nella riserva contabile apposta alla sottoscrizione del terzo stato di avanzamento, per lavori eseguiti a tutto il 30 gennaio 2023. In via subordinata ha domandato le medesime somme a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi e accessori.
La domanda era stata proposta davanti al Tribunale di Ancona, che con sentenza n. 845/2024 ha declinato la giurisdizione. La società ha quindi riassunto il giudizio davanti al TAR ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Comune si è costituito eccependo la tardività e chiedendo il rigetto nel merito. In memoria la ricorrente ha invitato il Collegio a sollevare il conflitto negativo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le conclusioni del Tribunale di Ancona sulla giurisdizione. Le controversie in materia di revisione dei prezzi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prescindere dal nomen iuris dell’istituto, e la revisione non può essere veicolata tramite la riserva contabile, stante la differenza strutturale tra i due istituti, come affermato da Cons. Stato n. 5667/2022. L’istanza è stata formulata subito dopo l’entrata in vigore della legge n. 197/2022, il che conferma che l’impresa invoca la revisione ai sensi della normativa emergenziale.
È infondata l’eccezione di tardività. Il provvedimento finale è la determina dirigenziale n. 601/2023, pubblicata all’albo pretorio dal 25 maggio al 9 giugno 2023, e non la nota del R.U.P. del 24 marzo 2023. Il ricorso risulta proposto entro i sessanta giorni, non avendo il Comune provato una notificazione individuale anteriore. Tempestiva è anche la domanda ex art. 2041 cod. civ., proposta entro i centoventi giorni.
Nel merito, il contratto è stato stipulato il 27 aprile 2022, quando era in vigore l’art. 25 del D.L. n. 17/2022, poi abrogato dall’art. 26, comma 10, del D.L. n. 50/2022. L’art. 26 del D.L. n. 50/2022 è divenuto applicabile al contratto solo per effetto dell’art. 1, comma 458, lett. b), della legge n. 197/2022, che ha introdotto il comma 6-ter, estendendo il beneficio agli appalti con offerte presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, ma limitatamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023.
La clausola contrattuale che richiamava la disciplina emergenziale ha derogato all’art. 27 del capitolato speciale. Una volta abrogato l’art. 25, trova applicazione la norma che lo ha sostituito. Per il 2022 nessun compenso spetta perché escluso dall’art. 26; per il 2023 nessun compenso spetta perché i lavori sono stati contabilizzati tutti nel 2022, ancorché la contabilità sia stata redatta il 30 gennaio 2023. La clausola del capitolato va poi letta alla luce dell’art. 29, comma 5, del D.L. n. 4/2022, che esclude la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta, principio ritenuto immanente nell’ordinamento da Cons. Stato n. 9611/2024.
Quanto alla domanda subordinata, l’actio de in rem verso ha natura residuale e non è esperibile quando l’arricchimento derivi dall’esecuzione di un contratto privo dei presupposti legali del compenso revisionale. Il Collegio esclude profili di incostituzionalità e ribadisce che le norme eccezionali non tollerano interpretazione analogica ex art. 113 c.p.c. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese stante la parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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