Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri, inammissibili le eccezioni sulla pretesa impositiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 6268 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa per la riscossione di una pretesa tributaria già definita con avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione può essere impugnata solo per vizi propri, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che le eccezioni attinenti ai presupposti della pretesa impositiva, quale la perdita di possesso del veicolo, sono inammissibili se fatte valere direttamente contro la cartella, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa solo con la notificazione di quest’ultima. L’inammissibilità opera anche quando i motivi di ricorso, pur formalmente riferiti a vizi propri dell’atto, si fondino sulle medesime allegazioni relative alla illegittimità della pretesa accertata.
Il Fatto
La Regione Veneto proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva accolto il ricorso del contribuente contro due cartelle di pagamento emesse per la riscossione della tassa automobilistica relativa agli anni 2014 e 2015. Il giudice di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo raggiunta la prova presuntiva della cessione del veicolo nel 2002 e superando l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, sul presupposto che l’inammissibilità non fosse espressamente prevista dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992 in caso di violazione dell’art. 22, comma 2, del medesimo decreto.
La Regione ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 19 e dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella fosse impugnabile solo per vizi propri e non per vizi afferenti ai presupposti della pretesa impositiva (proprietà del veicolo), deducibili solo mediante l’impugnazione degli avvisi di accertamento sottesi, allegati al ricorso e mai impugnati. Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimanevano intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel condividere la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, richiama il principio per cui la cartella esattoriale, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Tale impostazione si riflette processualmente nel principio di sindacabilità limitata della cartella, che può essere impugnata solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito, come già affermato in precedenti quali Cass. n. 2944/2018, Cass. n. 32062/2024 e Cass. n. 22108/2024.
Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato le cartelle per vizi inerenti alla pretesa impositiva della Regione, come il trasferimento e la perdita di possesso del veicolo e l’illegittimità delle sanzioni per l’omesso pagamento. Queste doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento, pacificamente non impugnati.
La Corte evidenzia che anche i motivi del ricorso originario concernenti la “carenza di motivazione dell’atto impugnato” e la “violazione di legge e carenza di prova” non ineriscono a vizi propri delle cartelle, in quanto si fondano sulle medesime allegazioni relative alla illegittimità e infondatezza della pretesa accertata. L’inammissibilità del ricorso originario è pertanto dichiarata, non potendo l’assunto del giudice d’appello superare il disposto normativo dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, che espressamente preclude l’impugnazione per vizi non concernenti l’atto stesso, prevedendone l’inammissibilità.
Dall’inammissibilità del ricorso originario deriva l’assorbimento del secondo motivo di gravame, relativo alla violazione dell’art. 94, comma 7, d.lgs. n. 285/1992. La Corte accoglie quindi il ricorso della Regione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 1, c.p.c., rigetta l’originario ricorso del contribuente, condannandolo alla refusione delle spese per i gradi di merito e di legittimità, con compensazione delle spese del primo grado nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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Nota della Redazione
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