Il decreto di autorizzazione al pagamento non è atto satisfattivo del giudicato (TAR Sicilia n. 2199 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il compimento di atti preparatori o istruttori finalizzati all’esecuzione del giudicato non integra inizio di esecuzione. Il decreto ministeriale di autorizzazione alla spesa non costituisce, di per sé, atto satisfattivo del credito azionato e non è idoneo a dare ottemperanza al titolo esecutivo: l’ottemperanza postula l’adozione di provvedimenti diretti a definire la situazione cui la decisione si riferisce, con emissione del mandato di pagamento. Il commissario ad acta nominato ratione muneris nella persona di un dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Con sentenza n. 2666/2023, pubblicata il 15 giugno 2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto di una docente alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di € 710,04, oltre accessori, per il servizio svolto in due anni scolastici.
La sentenza non è stata impugnata. La ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sicilia chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando un decreto di autorizzazione al pagamento adottato in esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto ai presupposti, ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’astratta esperibilità del rimedio: una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., strumento approntato dal legislatore proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. A fronte dell’incontestato difetto di emissione del mandato di pagamento, il decreto di autorizzazione versato in atti non costituisce atto satisfattivo del credito e non è idoneo a dare ottemperanza al titolo esecutivo. Il Collegio richiama il risalente indirizzo secondo cui gli atti preparatori e istruttori non integrano inizio di esecuzione, citando la Cons. giust. amm. Sicilia n. 1056 del 2008, la Cons. Stato n. 3392 del 2004 e la Cons. Stato n. 5862 del 2024.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha escluso la liquidazione delle spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, senza compenso, con facoltà di subdelega, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamando sul punto TAR Calabria n. 479 del 2025 e TAR Sicilia n. 291 del 2025. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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