Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Abruzzo n. 242 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, dichiarata dal ricorrente in corso di giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Il venir meno dell’interesse, quale condizione soggettiva che sorregge la domanda di annullamento, preclude al giudice amministrativo l’esame del merito della controversia. La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, non contestata, giustifica la declaratoria di improcedibilità. La soccombenza formale conseguente a tale esito non preclude la compensazione delle spese di giudizio, rimessa alla valutazione del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la graduatoria assestata del concorso per il conferimento di borse di studio e alloggi per l’anno accademico 2019/2020, indetto dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila, nella parte in cui non lo riteneva idoneo al beneficio della borsa di studio. Proponeva domanda di annullamento degli atti presupposti e connessi, ivi compresa la clausola del bando che limita il ricorso avverso le graduatorie assestate, e chiedeva in via gradata l’accertamento del diritto all’inclusione anche in soprannumero, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno e l’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la nota di diniego opposta all’istanza di accesso e riproponeva le domande di accertamento e condanna. Nel corso del giudizio depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che il ricorrente, con memoria depositata in giudizio, ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia. Su tale premessa, il Collegio ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione si fonda sul venir meno della condizione dell’azione: l’interesse alla pronuncia, sopravvenuto ex post nella dichiarazione della parte, priva il giudice del potere-dovere di esaminare nel merito le censure articolate, tanto nel ricorso introduttivo quanto nei motivi aggiunti.
Il Tribunale non scende pertanto all’esame della clausola del bando che limita l’impugnazione delle graduatorie assestate, né delle ulteriori domande di accertamento, condanna e accesso. La pronuncia resta sul piano processuale e si esaurisce nella declaratoria di improcedibilità.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di compensarle integralmente, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia e della sopravvenuta caducazione dell’interesse.
La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa ai sensi di rito. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata, a tutela dei relativi diritti e della dignità, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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