Esclusione dal concorso docente illegittima per difetto di istruttoria sull’idoneità del titolo (TAR Lazio n. 12293 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per l’accesso all’insegnamento, il requisito del possesso di un determinato numero di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, previsto per i diplomi di laurea conseguiti nel regime del D.M. n. 22/2005, non può essere applicato automaticamente ai titoli di studio di vecchio ordinamento, per i quali la normativa richiede la sola inclusione nel piano di studi di corsi annuali (o due semestrali) nelle materie indicate. L’amministrazione che intenda escludere un candidato per carenza di titolo di accesso deve motivare specificamente le ragioni per cui ritiene applicabile la disciplina sui CFU al titolo posseduto, non potendo fondare l’esclusione su un difetto di istruttoria. Costituisce elemento dirimente il legittimo affidamento maturato dal candidato sulla validità del proprio titolo, allorché la stessa amministrazione lo abbia riconosciuto idoneo all’insegnamento in reiterate occasioni, stipulando plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e consentendo la maturazione dei requisiti di servizio per l’accesso al concorso.
Il Fatto
Una docente, in possesso di laurea vecchio ordinamento in Storia conseguita nel 2005, integrata con corsi annuali nelle materie richieste e superati nel 2007, veniva esclusa dal concorso per la classe di concorso A012 e A022, bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023. L’amministrazione motivava l’esclusione con l’assenza di 3 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 (per la classe A012) e di 3 CFU nel settore L-LIN/01 (per la classe A022). La ricorrente impugnava i decreti di esclusione e, con motivi aggiunti, le graduatorie finali che non la includevano, deducendo la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento e l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dei nuovi requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso valorizzando il secondo motivo, incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione. Ha rilevato che la ricorrente è titolare di una laurea vecchio ordinamento per la quale il d.P.R. n. 19/2016, come modificato dal D.M. n. 259/2017, richiede unicamente che il piano di studi abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, linguistica generale, storia e geografia. La docente aveva conseguito tali corsi annuali integrativi nel 2007. Il Collegio ha evidenziato come l’amministrazione non abbia spiegato per quale motivo la previsione sui 12 CFU, introdotta per i titoli conseguiti nel regime del D.M. n. 22/2005, dovesse applicarsi a un titolo di vecchio ordinamento.
La Corte ha inoltre valorizzato la circostanza, non contestata, che l’amministrazione aveva per anni riconosciuto il titolo della ricorrente come valido ai fini dell’insegnamento, iscrivendola nelle graduatorie provinciali per le supplenze e stipulando plurimi contratti a tempo determinato. Tale condotta ha ingenerato un affidamento incolpevole sulla validità del titolo, tanto da consentire alla docente di maturare i requisiti di servizio per partecipare al concorso e di conseguire l’abilitazione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’amministrazione deve operare una “necessaria ponderazione” tra la previsione di requisiti in atti generali risalenti e le competenze effettivamente presenti nel corso di laurea, come affermato da Cons. St., VII, n. 7911/2025.
Il Tribunale ha infine sottolineato che l’affidamento non poteva considerarsi colpevole, non risultando alcuna dichiarazione non veritiera da parte della ricorrente. Ha pertanto annullato i provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse, con obbligo per l’amministrazione di adottare ogni determinazione pertinente alla posizione della docente.
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Nota della Redazione
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