Annullato il daspo per condotte non consapevolmente violative (TAR Lombardia n. 3705 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. daspo), l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei presupposti di pericolosità, non può prescindere dall’accertamento di fatti strettamente riconducibili alla persona dell’interessato. La misura preventiva non può essere applicata in presenza di condotte non consapevolmente violative delle regole dello stadio, prive del carattere della volontà di opporsi alle indicazioni del personale addetto alla sicurezza e caratterizzate da pacificità. La dimostrazione dei presupposti deve fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico ad elevata attendibilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore gli aveva irrogato il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni calcistiche per cinque anni, con obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione delle partite della squadra locale. La misura traeva origine dall’episodio verificatosi allo stadio il 24.11.2024, allorché le telecamere avevano ripreso il tifoso mentre scavalcava una balaustra e accedeva all’area del parterre inagibile.
Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, la mancanza dei presupposti di pericolosità per l’ordine pubblico e la genericità dei luoghi sottratti all’accesso, ritenendo la propria condotta meritevole al più di una sanzione amministrativa per violazione del regolamento d’uso dello stadio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso. Quanto alla prima condotta, lo scavalcamento della balaustra, il Collegio ha rilevato che la tribunetta in tubi innocenti costituiva la naturale continuazione della curva ospiti, risultando alla medesima altezza nella sua fila più alta, e che l’inagibilità dell’area non era percepibile dai tifosi per l’assenza di cartelli che ne segnalassero la preclusione.
I giudici hanno escluso sia la colpevolezza della violazione, sia la volontà di opporsi alle indicazioni degli addetti alla sicurezza, posto che il ricorrente, raggiunto dallo steward, si era prontamente adeguato alle sue indicazioni abbandonando l’area.
Quanto alla seconda condotta, l’ingresso di altri tifosi nel settore interdetto, la Corte ha accertato che l’invasione fu determinata dallo stesso steward che, anziché chiudere il cancello, lo aprì dopo aver parlato con i presenti. L’ingresso avvenne pacificamente e i tifosi si ritirarono alla richiesta degli altri addetti.
Premesso che per il daspo vale la logica del “più probabile che non”, il TAR ha precisato che l’Amministrazione non può ascrivere responsabilità presunte sulla base di elementi privi di riscontri certi ed obiettivi.
Nel caso di specie, mancando condotte consapevolmente violative delle regole dello stadio e trattandosi di comportamenti pacifici, il provvedimento è stato annullato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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