Obbligo di motivazione dell’accertamento catastale in esito a procedura DOCFA (Cass. civ. Sez. 5 n. 10147 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento adottato in esito alla procedura DOCFA è osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della classificazione. Tale obbligo deve ritenersi inadeguato solo a fronte di un’immutazione della proposta formulata dalla parte, rilevante qualora incentrata su una diversa valutazione degli elementi di fatto, non anche quando la diversa valutazione della rendita consegua da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate, riguardante la nuova determinazione di categoria, classe e rendita di un’unità immobiliare, a seguito della presentazione della dichiarazione DOCFA. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando congrua la categoria e la classe proposte dal ricorrente.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva invece l’appello dell’Ufficio, confermando il provvedimento originario. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate non depositava difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento, nonostante questo non esplicitasse le caratteristiche intrinseche ed estrinseche che giustificavano la rettifica del classamento, limitandosi a riferirsi a immobili similari.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. Inammissibile perché volto a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, avendo il giudice di appello compiuto un accertamento di fatto non sindacabile. Infondato perché, con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura DOCFA (d.m. n. 701 del 1994), l’obbligo motivazionale è osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe attribuita, potendo il contribuente raffrontare tali elementi con quelli indicati nella propria dichiarazione.
La Corte ha precisato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione debbono ritenersi inadeguati solo a fronte di un’immutazione della proposta formulata dalla parte, qualora incentrata su una diversa valutazione degli elementi di fatto, non anche quando, a elementi immutati, la diversa valutazione della rendita consegua da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. Nel caso di specie, la rideterminazione operata dall’Ufficio conseguiva a una mera diversa valutazione tecnica sulla base della documentazione DOCFA, con rappresentazione dettagliata degli elementi di rettifica e conferma della categoria precedente.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, non avendo la sentenza spiegato le ragioni della correttezza dell’attribuzione della classe di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui la nullità per motivazione apparente presuppone una sentenza che non renda percettibile il fondamento della decisione, non raggiungendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso di specie, il percorso logico-giuridico è risultato intellegibile: il giudice di appello aveva esposto le ragioni della correttezza del classamento rettificato, evidenziando che la relazione tecnica del contribuente non offriva spunti per una diversa determinazione e che l’operato dell’Ufficio, basato sul sistema comparativo con unità similari della medesima zona censuaria, era congruo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., in ragione della definizione conforme alla proposta e del mancato deposito di difese della parte vittoriosa.
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Nota della Redazione
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