La notifica telematica al debitore assicura il contraddittorio nella liquidazione giudiziale (Cass. civ. n. 5269 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica telematica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell’udienza, eseguita dalla cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese, assicura correttamente l’instaurazione del contraddittorio. L’eventuale mancata effettiva conoscenza degli atti da parte del debitore non determina la nullità della notifica, quando la ricevuta di consegna risulti acquisita al fascicolo telematico. La verifica della regolarità della notifica può essere compiuta direttamente dalla Corte di legittimità mediante l’esame del fascicolo telematico, trattandosi di vizio processuale.
Il Fatto
La società, dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Spoleto su istanza del pubblico ministero, proponeva reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. La Corte di Appello di Perugia rigettava il reclamo, rilevando che dal fascicolo telematico risultava ottenuta la ricevuta di consegna della notifica telematica al debitore.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 40 e ss. CCII e degli artt. 24 e 111 Cost., per l’asserita omessa notifica degli atti introduttivi. La liquidazione giudiziale non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di doglianza infondato, escludendo la dedotta nullità della notifica. Dall’esame del fascicolo telematico, acquisito ai sensi dell’art. 137-bis disp. att. cod. proc. civ., è emerso che il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza erano stati correttamente notificati alla società debitrice, come attestato dalla ricevuta di consegna della notifica telematica contenuta nel fascicolo del giudizio di reclamo.
La Corte ha precisato che la verifica della regolarità della notifica può essere compiuta direttamente dal giudice di legittimità, trattandosi di un vizio processuale denunciato dalla parte ricorrente, senza che rilevi la circostanza della mancata effettiva conoscenza degli atti comunicati. Il contraddittorio processuale risultava pertanto correttamente assicurato nei confronti della società.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, nessuna statuizione è stata adottata per la mancata difesa della parte intimata. La Corte ha invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando le Sezioni Unite n. 23535 del 2019.
Nota della Redazione
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