Errore di fatto revocatorio e punto controverso: la Cassazione delimita l’ambito della revocazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 90 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Tale errore deve consistere in una mera svista materiale o in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. L’errore non deve essere caduto su un “punto controverso” sul quale la sentenza ebbe a pronunciare: ove ciò sia avvenuto, la pronuncia assume natura valutativa e non è suscettibile di revocazione, potendo essere eventualmente impugnata con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per i fatti sostanziali o dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per i fatti processuali. Nella nozione di “punto controverso” rientra non solo il fatto che sia stato oggetto di un effettivo dibattito tra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte, sia divenuto controvertibile, formando comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia del giudice di merito.
Il Fatto
Una società in amministrazione straordinaria aveva proposto, ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall., domanda di revoca del pagamento eseguito in favore di una società di consulenza, deducendo la conoscenza da parte dell’accipiens dello stato di insolvenza della solvens. Il tribunale aveva respinto la domanda, e la corte d’appello, con sentenza del 14/01/2020, aveva rigettato l’appello, ritenendo tardiva, ex art. 345 c.p.c., la deduzione della qualifica di “analista aziendale e consulente in materia di ristrutturazioni aziendali” della società convenuta, introdotta solo in sede di gravame.
La società istante aveva quindi proposto domanda di revocazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto percettivo: il giudice d’appello avrebbe erroneamente supposto che la qualità di “primaria analista aziendale” non fosse stata allegata in primo grado, laddove dagli atti risultava tempestivamente dedotta. La corte d’appello aveva rigettato la revocazione, ritenendo che la questione dell’ammissibilità della deduzione avesse costituito un punto controverso e che, comunque, non fosse stata comprovata la decisività dell’errore. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei successivi. I motivi censuravano la sentenza impugnata per avere la corte d’appello escluso la configurabilità dell’errore revocatorio, sul rilievo che la questione della qualifica professionale fosse già confluita nel dibattito processuale. La ricorrente, al contrario, sosteneva che la questione della tempestività della deduzione non fosse mai stata discussa tra le parti e che, pertanto, l’errore percettivo potesse fondare la revocazione.
La Suprema Corte ha ricordato che l’errore di fatto ai fini della revocazione deve consistere in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 395, n. 4, in fine, c.p.c., il fatto sul quale è caduto l’errore non dev’essere stato un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
La Corte ha quindi chiarito che, ove l’errore cada su un fatto che abbia costituito un punto controverso tra le parti, nel senso che su tale fatto siano emerse o avrebbero potuto emergere posizioni contrapposte che abbiano dato o avrebbero potuto dare luogo a una discussione in corso di causa, la domanda di revocazione è inammissibile. In tali ipotesi, infatti, la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio.
Con specifico riferimento alla nozione di “punto controverso”, la Corte ha affermato che in essa rientra non solo il fatto sostanziale o processuale che sia stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, sia divenuto per ciò solo controvertibile, a partire dalla stessa sua ammissibilità processuale, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse attenuta a tali principi, avendo correttamente escluso l’ammissibilità della revocazione in ragione dell’avvenuta discussione della questione.
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Nota della Redazione
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