Decurtazioni oltre soglie di appropriatezza e riunione degli appelli (Cons. Stato n. 4773 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, in un provvedimento di decurtazione del fatturato per ricoveri oltre le soglie di appropriatezza, tanto alle soglie fissate da un decreto commissariale revocato quanto al decreto che ne ha disposto la revoca non integra alcun vizio di contraddittorietà, quando il decreto successivo attribuisce efficacia ultrattiva a quelle stesse soglie per l’annualità considerata. Il meccanismo di abbattimento è legittimamente applicato quando il decreto che lo prevede indica i criteri di individuazione delle prestazioni eccedenti, ancorandoli a un criterio cronologico, senza subordinare l’operatività dello stesso alla piena attuazione dei percorsi assistenziali alternativi. La struttura accreditata non può invocare alcun legittimo affidamento in ordine alla definitività del saldo liquidato, quando la determinazione richiamata non consideri affatto il fattore di abbattimento da superamento delle soglie. La conoscenza dei dati comunicati dalla stessa struttura e dei criteri dettati dal decreto consente alla medesima di ricostruire il percorso di calcolo e di verificarne la correttezza, con conseguente esonero da specifici oneri motivazionali aggiuntivi.
Il Fatto
La società ricorrente, casa di cura privata accreditata con il servizio sanitario regionale campano, ha impugnato dinanzi al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, tre note dell’azienda sanitaria locale recanti decurtazioni del fatturato per ricoveri eccedenti le soglie di appropriatezza, riferite rispettivamente agli anni 2013, 2014 e 2015. Gli abbattimenti riguardavano complessivamente importi superiori al mezzo milione di euro per ciascuna annualità e si fondavano sui decreti commissariali succedutisi in materia.
La ricorrente lamentava la carenza motivazionale e istruttoria delle note, l’illeggibilità degli allegati di calcolo, la contraddittorietà del richiamo a decreti revocati, la lesione dell’affidamento e la violazione delle garanzie procedimentali. Il TAR, previa riunione, ha respinto i ricorsi con la sentenza n. 1874/2023. Propone quindi tre appelli, riuniti e decisi dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce gli appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm. e li respinge, salvo l’accoglimento parziale dell’impugnazione avverso la prima nota. Sulla censura di imperscrutabilità del provvedimento, la Corte rileva che l’illeggibilità materiale dell’allegato trasmesso via fax non costituisce vizio strutturale dell’atto, ma difetto del sistema di trasmissione, superabile con la richiesta di ritrasmissione o con l’accesso.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, il richiamo congiunto al decreto revocato e a quello successivo trova fondamento nel fatto che quest’ultimo attribuisce efficacia ultrattiva alle soglie fissate in precedenza per l’annualità contestata, in attesa di una disciplina compiuta della materia. Non ricorre pertanto alcun vizio, ma l’effetto del susseguirsi degli atti regolatori diretti al contenimento del fenomeno dei ricoveri inappropriati.
Sulla violazione dell’avviso di avvio del procedimento, la Corte non condivide la ragione della celerità addotta dal TAR, ma ritiene comunque la censura infondata: dall’obbligatorietà dei controlli di appropriatezza derivava in capo alla struttura la conoscenza dell’imminente avvio del procedimento e la possibilità di contribuire all’istruttoria.
Sugli appelli relativi alle annualità 2014 e 2015, il Collegio esclude che il decreto applicabile difetti di criteri attuativi, avendo esso stesso ancorato l’individuazione dei ricoveri oltre soglia al criterio cronologico. L’assenza del file di calcolo non inficia la legittimità della decurtazione, poiché i dati di partenza provenivano dalla stessa struttura e i criteri consentivano una verifica autonoma. La mancata operatività dei P.A.C.C. non paralizzava i controlli, non essendo l’abbattimento subordinato alla loro entrata a regime, e le allegazioni delle amministrazioni dimostrano la produzione di tali prestazioni da parte di altre strutture. Le spese sono compensate per l’originalità della controversia.
Nota della Redazione
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