Nudo proprietario non sanzionabile per inottemperanza all’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 4772 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nudo proprietario non è destinatario della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del testo unico dell’edilizia per l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Sul piano civilistico egli è privo di ogni potere di godimento e amministrazione del bene gravato da usufrutto, e tale assenza di poteri gestori integra un obiettivo e legittimo impedimento alla demolizione. La sanzione resta invece dovuta quando l’ottemperanza all’ingiunzione avvenga oltre il termine dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia: lo spirare infruttuoso del termine determina per automatismo l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, e la demolizione successiva non elide l’illecito già consumato.
Il Fatto
Il Comune di Frascati applicava agli odierni appellanti, con determinazione del 20 aprile 2023, la sanzione pecuniaria di importo fissato ex art. 31, comma 4-bis, del testo unico dell’edilizia e dalla normativa regionale del Lazio, per abusi edilizi realizzati su un fondo. La sanzione veniva comminata nelle rispettive qualità di usufruttuario, autore materiale degli abusi, e di nudo proprietario.
Agli interessati era stata in precedenza ingiunta la demolizione. All’esito di un sopralluogo l’amministrazione accertava l’inottemperanza; la demolizione veniva comunque eseguita dall’usufruttuario nell’ottobre dello stesso anno, con successiva comunicazione acquisita al protocollo nel marzo 2023. Ciò nonostante veniva emesso il provvedimento sanzionatorio. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la pronuncia è stata appellata, con resistenza del Comune.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo d’appello investe la responsabilità del nudo proprietario, che si assume estraneo agli abusi in ragione della residenza in altro luogo e dell’assenza di mezzi economici, circostanze avvalorate dall’istruttoria penale. Il secondo motivo contesta la configurabilità dell’illecito in presenza di demolizione eseguita, ancorché tardivamente, dall’autore dell’abuso.
Il Collegio accoglie solo in parte. Quanto al nudo proprietario, la qualifica civilistica comporta la sottrazione di ogni potere di godimento e amministrazione del bene gravato da usufrutto. Su tale base non è formulabile, sul distinto versante amministrativo, alcun rimprovero per la consumazione dell’illecito. L’assenza di poteri gestori costituisce un obiettivo e legittimo impedimento alla demolizione del bene, pur legittimamente ordinata dall’amministrazione.
È invece infondata la censura di difetto di proporzione della sanzione rispetto alla demolizione poi curata dall’usufruttuario. Sul punto è decisivo l’incontroverso carattere tardivo dell’ottemperanza, intervenuta oltre il termine dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia. Lo spirare infruttuoso del termine determina l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale in forza di un automatismo stabilito dalla stessa disposizione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2023.
La difesa appellante ha prospettato in discussione possibili vizi di notifica del provvedimento demolitorio con riguardo all’usufruttuario. Il profilo, integrativo del motivo d’appello, non è esaminabile per difetto di indicazioni nell’atto. Esso è comunque smentito dal verbale di notifica dei messi comunali, dal quale si ricava che la notifica è avvenuta a mani dell’usufruttuario il 13 maggio 2021, data da cui decorre il termine per ottemperare. Tale termine risulta pacificamente superato, essendo l’esecuzione risalente all’ottobre dell’anno successivo.
L’appello è dunque accolto nei termini esposti, con annullamento del provvedimento sanzionatorio nei soli confronti del nudo proprietario e conferma nel resto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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