Ricorso per cassazione inammissibile se notificato a soggetto non parte nel giudizio di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 6156 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un soggetto che non è stato parte nel giudizio di merito, né risulta esservi subentrato, ove il ricorrente non abbia allegato e provato la legittimazione passiva dell’intimato. Detta prova può essere fornita anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma deve essere comunque offerta, non potendo la mera costituzione del soggetto irritualmente intimato sanare la nullità dell’impugnazione, in particolare quando il difetto di legittimazione sia espressamente eccepito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate a due istanze di rimborso dell’IVA non detratta, relative ad acquisti di ticket restaurant effettuati negli anni 2010 e 2011, ritenute tardive ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice di primo grado respingeva i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, riuniti gli appelli, li accoglieva, facendo applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite n. 13378 del 2016 in materia di errori dichiarativi.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, notificandolo però a una persona fisica, indicata come controricorrente, che non era stata parte nei giudizi di merito, svoltisi esclusivamente tra l’ente impositore e la società contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i motivi di ricorso, concernenti la violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, 2 d.P.R. n. 322 del 1988 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 2697 c.c., non possono essere esaminati, in quanto il ricorso è stato notificato a soggetto privo di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione.

La Corte osserva che il giudizio di merito si è svolto tra la società e l’Agenzia delle entrate, mentre il ricorso per cassazione risulta proposto nei confronti di una persona fisica che non è stata parte in appello. Richiama quindi il principio per cui chi propone ricorso per cassazione, o vi resiste, senza essere stato parte nel giudizio di merito, deve allegare e provare di essere subentrato nella posizione del proprio dante causa. Tale dimostrazione può essere fornita anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ad esempio depositando gli atti relativi alla fusione o alla trasformazione societaria.

La Corte estende la medesima conclusione all’ipotesi, speculare, del ricorso proposto nei confronti di chi non sia stato parte nel giudizio di merito. In assenza di prova del subentro, resta ingiustificata la legittimazione a contraddire, la cui mancanza è rilevabile anche d’ufficio, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di legittimità.

La Corte precisa infine che la costituzione del soggetto irritualmente intimato non ha efficacia sanante della nullità dell’impugnazione, in quanto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva impedisce di attribuire alla condotta del soggetto-terzo la valenza di una non contestazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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