Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel concorso pubblico (TAR Molise n. 287 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., opera quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato in giudizio. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Accertata la piena realizzazione del bene della vita, la declaratoria consegue anche su concorde richiesta delle parti. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che, con la propria condotta, abbia reso necessario il ricorso.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta dall’A.S.Re.M. per il conferimento di sei incarichi a tempo determinato di dirigente psicologo nell’ambito del piano regionale per la cura delle patologie connesse al gioco d’azzardo. Nella domanda autocertificava i requisiti specifici richiesti dall’avviso pubblico, tra cui l’aver maturato esperienze lavorative e di tirocinio presso il SERD della stessa azienda sanitaria.
All’esito della valutazione, la Commissione riteneva carente la documentazione attestante il requisito dell’esperienza presso il SERD e l’amministrazione, con deliberazione del direttore generale, disponeva l’esclusione della candidata dalla graduatoria finale. Da qui il ricorso per l’annullamento degli atti di esclusione e per l’accertamento del diritto a un’idonea valutazione della domanda.
La Motivazione della Corte
Costituitasi l’amministrazione, questa rappresentava di aver avviato il procedimento di annullamento d’ufficio della determina gravata. La ricorrente rinunciava quindi all’istanza cautelare, con riserva di motivi aggiunti in caso di ulteriore lesione.
In vista dell’udienza di merito entrambe le parti chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con successiva deliberazione l’amministrazione annullava gli atti impugnati; la Commissione, rinnovata la valutazione, collocava la ricorrente in prima posizione nella nuova graduatoria; la candidata veniva infine assunta con il previsto contratto a tempo determinato.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la cessazione opera quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019), restando decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile la pretesa, sì da non residuare utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016).
Nel caso concreto, come ammesso da entrambe le parti, la ricorrente ha ottenuto nelle more la piena realizzazione del bene della vita sotteso all’azione: annullamento in autotutela degli atti, favorevole rivalutazione della domanda e assunzione nella posizione dirigenziale messa a bando. Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria richiesta.
Quanto alle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, i cui presupposti ritiene evidenti, e le pone a carico dell’A.S.Re.M., liquidandole nell’importo indicato in dispositivo, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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