Riduzione del canone demaniale e base imponibile dell’imposta regionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 21594 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione e il pagamento, nei termini di legge, degli importi ridotti previsti dalla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020 costituiscono, “a ogni effetto”, rideterminazione del canone dovuto per le annualità considerate. Ne consegue che la base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, commisurata a una percentuale del canone statale di concessione, va calcolata sul canone effettivamente versato, ancorché nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione agevolata. È infondata la questione di legittimità costituzionale della norma per asserita compressione dell’autonomia regionale, in assenza di dimostrazione dell’impatto sul bilancio regionale.
Il Fatto
La società, titolare di una concessione per l’occupazione e l’uso di un’area demaniale, aveva aderito alla procedura di definizione agevolata dei canoni prevista dall’art. 100 d.l. n. 104/2020, versando gli importi ridotti. Ciononostante, la Regione aveva emesso avvisi di accertamento per l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio, commisurandola al canone originariamente dovuto e non a quello ridotto. Sia il giudice di primo grado sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana avevano respinto le doglianze della contribuente, ritenendo che la definizione agevolata riguardasse esclusivamente il canone e non incidesse sulla base imponibile dell’imposta. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’interpretazione della Corte territoriale. Il thema decidendum concerneva l’individuazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio, che la legge regionale della Toscana commisura, per le concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione.
Richiamando propri precedenti in termini (Cass. n. 11550/2023 e Cass. n. 11536/2023), la Corte ha osservato che la decurtazione del quantum dovuto, pur derivando dall’opzione di avvalersi della definizione agevolata, non altera la natura del pagamento dell’importo ridotto, che ha funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione ed è corrisposto “a titolo di canone“.
Il decisivo argomento testuale è tratto dall’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020, il quale stabilisce che la liquidazione e il pagamento degli importi ridotti costituiscono “a ogni effetto” rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. Tale espressione, secondo la Corte, non può che riverberarsi anche sul calcolo dell’imposta regionale, la cui base imponibile è ancorata al canone concessorio effettivamente versato, pena il venir meno del presupposto di allineamento tra canone e imposta.
Quanto, infine, alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 100 d.l. n. 104/2020, la Corte ne ha escluso la fondatezza, richiamando la sentenza Corte Cost. n. 46/2022: la Regione non ha fornito alcuna dimostrazione del presumibile impatto delle disposizioni sull’equilibrio del proprio bilancio o sulla capacità di finanziare le funzioni pubbliche attribuite. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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