Usucapione esclusa dopo decreto di esproprio senza atto di interversione del possesso (Cass. civ. Sez. 2 n. 21593 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327/2001, il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario la piena proprietà del bene e a escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto incompatibile, comportando la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario anche quando non segua l’immissione in possesso, sicché il potere di fatto di chi continui ad occupare il bene si configura come mera detenzione che non consente il riacquisto per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso. La doglianza che deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, mentre è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di un diverso apprezzamento del compendio istruttorio.
Il Fatto
La ricorrente, evocando in giudizio l’Università, chiedeva accertarsi l’usucapione di alcuni immobili che sosteneva di possedere uti dominus per essere rimasti nella sua disponibilità nonostante un atto di cessione volontaria stipulato nel 1982. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, qualificando la domanda come azione di retrocessione dei beni. La Corte di Appello rigettava l’impugnazione, confermando la statuizione sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite. Avverso tale decisione la soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente esclude qualsiasi incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio giudicante, atteso che la proposta non ha funzione decisoria. Nel merito, ritiene il motivo inammissibile poiché la doglianza si risolve in un’istanza di riesame della valutazione delle prove operata dal giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di legittimità. La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta tra esse integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non incontra altro limite che l’indicazione delle ragioni del proprio convincimento. Nessuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. risulta configurabile, non avendo il giudice deciso su prove non allegate né attribuito a una fonte di prova una valenza diversa da quella legale, ma semplicemente esercitato il proprio prudente apprezzamento.
Il ricorso non coglie inoltre la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata ha confermato il difetto di giurisdizione qualificando la domanda come azione di retrocessione dei beni trasferiti nel 1982, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 651 del 12.01.2023 secondo cui il valido decreto di esproprio determina la perdita dell’animus possidendi del precedente proprietario, il cui potere di fatto, in caso di perdurante occupazione, si configura come mera detenzione non idonea all’usucapione se non intervenga un atto di interversione. La censura, limitandosi a una contestazione meramente fattuale, non attinge specificamente tale principio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende, oltre alla sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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