Rottamazione del canone demaniale riduce la base dell’imposta regionale (Cass. civ. Sez. V n. 25847 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia sui canoni demaniali marittimi, disciplinata dall’art. 100 d.l. n. 104/2020, costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. Ne consegue che l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dal canone concessorio, deve essere commisurata al canone effettivamente versato in misura ridotta, in percentuale rispetto ad esso. Il pagamento dell’importo ridotto conserva funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione ed è corrisposto a titolo di canone, sicché resta garantito l’allineamento tra canone ed imposta. È invece inammissibile il motivo di cassazione che si limiti a prospettare una questione di legittimità costituzionale, essendo il relativo potere riservato al giudice.

Il Fatto

Una società concessionaria di stabilimento balneare riceveva due avvisi di accertamento dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per gli anni 2013 e 2015. La contribuente aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 100 d.l. n. 104/2020, ottenendo la riduzione del canone concessorio, e sosteneva che il tributo regionale dovesse essere ricalcolato sul canone così ridotto.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 773/2023, aveva respinto l’appello della società, escludendo che la rideterminazione del canone incidesse sulla base imponibile dell’imposta. La società proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; la Regione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2 legge n. 281/1970, dell’art. 1 legge Regione Toscana n. 2/1971 e dell’art. 23 Cost., è ritenuto fondato. La Corte ricorda che, per effetto della normativa regionale, l’imposta sulle concessioni marittime è commisurata al canone statale di concessione, nella misura del venticinque per cento dello stesso.

La questione riguarda dunque l’individuazione della base imponibile: se rilevi il canone originario o quello rideterminato per effetto della definizione agevolata. La risposta è affermativa. Il comma 9 dell’art. 100 d.l. n. 104/2020 stabilisce che la liquidazione e il pagamento degli importi ridotti costituiscono a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

La riduzione del quantum non altera la natura del pagamento, che mantiene funzione solutoria dell’obbligazione concessoria ed è incassato a titolo di canone. La Corte richiama i propri precedenti conformi (Cass. 21594, 21595, 21596, 21597 del 2026; 11550/2023; 11536/2023) e ribadisce che la base imponibile va commisurata al canone effettivamente versato, anche se ridotto per legge, altrimenti venendo meno l’allineamento tra canone ed imposta.

Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 23 e 53 Cost. per l’asserita violazione del criterio di progressività, è inammissibile: la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale non costituisce motivo di ricorso per cassazione, poiché il potere di sollevarla è riservato al giudice ex art. 23 legge n. 87/1953. Nel merito, la Corte osserva che la normativa regionale diversifica l’aliquota in base al tipo di concessione e alla capacità di produrre reddito, in linea con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 302/2010; n. 131/2024).

Il quinto motivo è infondato: le censure sulla determinazione originaria dei canoni attengono ad atti amministrativi divenuti definitivi, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. La sentenza è cassata in relazione al solo primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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