Impugnazione della cartella: l’agente della riscossione non è litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. 5 n. 23097 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. L’eventuale difetto di legittimazione passiva del concessionario rispetto alle censure sul merito della pretesa non comporta l’inammissibilità del ricorso, né l’obbligo per il giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio. L’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 si qualifica come litis denuntiatio: grava sull’agente della riscossione evocato in giudizio l’onere di chiamare in causa l’ente creditore, senza necessità di autorizzazione, restando a suo carico le conseguenze della mancata chiamata.

Il Fatto

Il contribuente propose ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad IVA, notificata dall’agente della riscossione, deducendo, tra l’altro, l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. Il ricorso fu proposto esclusivamente nei confronti del concessionario, senza evocare in giudizio l’ente impositore. La Commissione tributaria provinciale dichiarò il ricorso inammissibile, ritenendo il concessionario carente di legittimazione passiva rispetto alle censure concernenti il merito della pretesa, e la sentenza fu confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui il contribuente censurava la pronuncia di inammissibilità, deducendo la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999. Detta disposizione, infatti, prevede che, ove la controversia non riguardi esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario convenuto abbia l’onere di chiamare in giudizio l’ente creditore.

Il Supremo Collegio ha rammentato il consolidato principio per cui, nel processo tributario, la mancata identificazione del legittimato passivo da parte del contribuente non determina l’inammissibilità della domanda, ben potendo il concessionario chiamare in causa l’ente impositore. L’impugnazione della cartella per vizi riguardanti l’atto presupposto può essere diretta indifferentemente contro l’uno o l’altro soggetto, non configurandosi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione.

La Corte ha chiarito che l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 deve essere qualificato come litis denuntiatio: la chiamata in causa è preordinata a rendere edotto l’ente impositore della pendenza della lite, consentendogli di intervenire per spiegare le difese in relazione ai vizi dell’atto a lui imputabili. Ne consegue che l’agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale per chiamare in giudizio l’ente creditore, essendo il concessionario un mero soggetto incaricato di ricevere il pagamento, secondo lo schema dell’art. 1188 c.c.

Alla luce di tali considerazioni, la pronuncia di inammissibilità confermata in grado di appello è stata ritenuta errata, tanto più che il concessionario aveva espressamente richiesto la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate. Il motivo è stato pertanto accolto, con assorbimento del terzo motivo concernente l’omessa pronuncia su un punto decisivo, e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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