Esenzione IMU per consorzi tra enti territoriali e Camera di Commercio: il principio vale ma la prova va indicata nel ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 3737 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 594/1992 per gli immobili posseduti da consorzi tra enti territoriali e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali si estende, per effetto dell’art. 31, comma 18, legge n. 289/2002, ai consorzi costituiti anche con enti individualmente esenti ai sensi della medesima disposizione, purché ricorrano i requisiti soggettivo ed oggettivo. Il ricorso per cassazione che deduca la violazione di legge deve rispettare il principio di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., indicando i documenti posti a fondamento del vizio e il momento processuale della loro produzione, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Il Comune di Vibo Valentia impugnava la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, accogliendo l’appello del CORAP, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per l’omesso pagamento dell’IMU relativamente agli anni dal 2012 al 2015. Il giudice di appello riconosceva l’esenzione affermando che il CORAP, in quanto consorzio tra enti territoriali e la Camera di Commercio, enti questi individualmente esenti, beneficia dell’esenzione per gli immobili posseduti e destinati ai propri fini istituzionali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 594/1992 e dell’art. 31, comma 18, legge n. 289/2002, per aver la CTR riconosciuto l’esenzione in assenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo.
Nel confermare la portata delle norme richiamate, la Suprema Corte ha precisato che il ricorrente, nel denunciare l’erronea applicazione dell’esenzione, aveva l’onere di indicare specificamente i documenti dai quali si evincessero i fatti a sostegno della censura — ossia la composizione dell’ente e l’utilizzo degli immobili per fini non istituzionali — nonché il momento processuale della loro produzione. Tale onere, imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., risponde al canone di specificità del ricorso, che richiede la riproduzione indiretta dei documenti e l’indicazione della parte rilevante.
Nella specie, il Comune si era limitato a mere allegazioni, senza depositare i documenti né indicare la fase in cui erano stati prodotti, e la documentazione camerale prodotta non risultava idonea a dimostrare la composizione dell’ente nel periodo di imposta di riferimento. La Corte ha pertanto respinto il ricorso, confermando il principio secondo cui l’onere di allegazione non può essere assolto mediante rinvii generici ad atti del giudizio di merito.
Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il consorzio rimasto intimato.
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Nota della Redazione
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