Il sopralluogo catastale facoltativo non fonda l’annullamento dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 21966 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale, il sopralluogo costituisce una facoltà e non un obbligo dell’Amministrazione finanziaria, la quale ben può discostarsi dal classamento proposto dal contribuente con la procedura DOCFA sulla base dei dati e delle notizie già disponibili. La sentenza che annulli l’avviso valorizzando la mancata effettuazione della visita di sopralluogo fonda la propria ratio decidendi sull’insufficienza istruttoria e sul difetto di motivazione, non già sull’illegittimità della scelta procedimentale in sé. Ne consegue che il ricorso per cassazione che censuri la sentenza per avere affermato l’obbligatorietà del sopralluogo, laddove il giudice di merito ne abbia invece correttamente ribadito la facoltatività, è inammissibile per difetto di correlazione alle ragioni della decisione, ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.. Inoltre, in caso di doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni dei due gradi di merito, dimostrando che esse sono tra loro diverse, pena l’inammissibilità. La censura che si risolva nella generica lagnanza sulla trascuranza di deduzioni difensive o di questioni non attiene all’omesso esame di un fatto storico e non è inquadrabile nel paradigma del vizio di motivazione.
Il Fatto
A seguito di una dichiarazione di variazione catastale DOCFA presentata dal dante causa del contribuente, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento di un’autorimessa, elevando la classe da terza a settima e la rendita da una cifra a una più alta. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne aveva disposto l’annullamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva confermato la decisione, rilevando che l’Ufficio si era discostato dalla valutazione del contribuente senza effettuare un sopralluogo e senza confrontarsi con unità immobiliari aventi caratteristiche simili, avendo utilizzato parametri di riferimento non omogenei rispetto al box in questione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva denunciato la violazione delle disposizioni catastali e il vizio di motivazione apparente, per avere il giudice di appello erroneamente valutato la necessità del sopralluogo. La Suprema Corte ha osservato che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva affatto affermato l’obbligatorietà legale del sopralluogo, la cui facoltatività era stata anzi correttamente ribadita con l’inciso «non obbligatoria per legge». La decisione si fondava piuttosto, in fatto, sull’accertato scostamento del classamento attribuito rispetto alle caratteristiche oggettive dell’immobile, scostamento che l’Amministrazione avrebbe potuto verificare in sede di sopralluogo. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è stata pertanto assimilata alla mancata enunciazione dei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
Il secondo motivo, incentrato sulla dedotta omessa decisione su un punto controverso, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la fattispecie integrava l’ipotesi della doppia conforme, atteso che il contribuente era risultato vittorioso in entrambi i gradi di merito. La ricorrente, tuttavia, non aveva indicato le ragioni di fatto differenti poste a base delle due decisioni, così precludendo ogni sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d’appello.
Sotto altro profilo, la censura è stata ritenuta comunque non riconducibile al paradigma dell’omesso esame di un fatto storico, risolvendosi nella generica lagnanza sulla trascuranza delle difese svolte per contrastare la perizia tecnica di parte, ovvero nella mera pretesa a una revisione del merito dell’apprezzamento probatorio. La Corte ha infine escluso la condanna alle spese, essendo risultata vittoriosa la parte intimata, e ha confermato l’esenzione dell’Amministrazione dall’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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