Il classamento catastale C/2 non prova la pertinenzialità ai fini ICI/IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 22101 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI/IMU, ai fini dell’operatività dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l’autonomo assoggettamento all’imposta delle pertinenze, il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all’art. 817 c.c., trattandosi di deroga alla regola generale di imposizione, non essendo sufficiente il mero dato catastale. L’attribuzione della qualità di pertinenza deve essere fondata su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita a un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l’intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale. Le risultanze catastali possono meramente ratificare il rapporto di asservimento, ma non sono idonee ad autonomamente provarlo.
Il Fatto
La contribuente presentava istanza di rimborso dell’ICI e dell’IMU versate per le annate 2009-2013 in relazione a due fabbricati ex rurali, classificati in categoria C/2, che assumeva essere pertinenze dell’abitazione principale. Il Comune rigettava l’istanza contestando la mancata dichiarazione della pertinenzialità e l’assenza di prova a sostegno. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale, adita dall’ente locale, respingeva l’appello, ritenendo dirimente il classamento catastale in C/2, che sarebbe stato vincolante per il Comune, e irrilevante la mancata dichiarazione della pertinenzialità, trattandosi di errore emendabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto riferiti all’unica questione posta a base della sentenza impugnata, escludendo l’eccepita inammissibilità delle censure, ritenute specifiche. Sul primo profilo, la Corte ha precisato che il presupposto per l’attività di emenda della dichiarazione è la presenza di una dichiarazione errata, che nel caso di specie non risultava essere mai stata presentata. Sul secondo profilo, ha richiamato il costante orientamento di legittimità per cui, in materia di pertinenze ex art. 817 c.c., le risultanze catastali possono solo ratificare un rapporto di asservimento già esistente, ma non sono idonee a provarlo autonomamente.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che, in tema di ICI/IMU, l’esclusione dell’autonomo assoggettamento all’imposta delle pertinenze costituisce una deroga alla regola generale, sicché grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all’art. 817 c.c. La qualità di pertinenza deve risultare dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, oltre che dalla volontà di creare un vincolo di accessorietà durevole. La classificazione catastale e la graffatura hanno esclusivo rilievo formale e non possono supplire alla prova della ricorrenza in concreto dei predetti presupposti.
La Corte territoriale è stata pertanto censurata per aver ritenuto la classificazione catastale di per sé esaustiva, senza valutare il materiale probatorio offerto dalle parti. Il terzo motivo, concernente l’omesso esame del fatto decisivo della insussistenza della destinazione durevole, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per le proprie valutazioni nel merito e per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.
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Nota della Redazione
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