Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ed estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 29705 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022, determina l’estinzione del giudizio quando il contribuente depositi, entro il termine di legge e presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Il giudice di legittimità dichiara l’estinzione con ordinanza in camera di consiglio quando sia stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. La definizione agevolata esclude l’applicazione del doppio contributo unificato, misura di natura lato sensu sanzionatoria, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRES per l’anno d’imposta 2012. Al centro del contendere è l’emendabilità della dichiarazione dei redditi, oltre i termini previsti dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, per un investimento effettuato nel 2010 dalla società contribuente ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente).
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettò l’appello erariale, confermando la decisione di primo grado favorevole alla società. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dalla società con controricorso. Nella pendenza del giudizio di legittimità, la società contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata medio tempore intervenuta. La società ha depositato, in data 9 ottobre 2023, la domanda di definizione relativa alla cartella opposta, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197 del 2022, unitamente alla prova del pagamento in unica soluzione di quanto dovuto.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In tal caso il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
La Corte richiama altresì i commi 200 e 201, che disciplinano il diniego della definizione, la sua impugnabilità entro sessanta giorni e il rimedio della revocazione del provvedimento di estinzione. Nel caso di specie la documentazione depositata risulta idonea alla pronuncia di estinzione: la domanda e il pagamento trovano corrispondenza nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, conv. in legge n. 41 del 2023, dal quale risulta altresì l’assenza di diniego.
Quanto alle spese, la Corte applica la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, secondo cui esse restano a carico della parte che le ha anticipate. Infine, in ragione della definizione agevolata, il Collegio esclude i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato, trattandosi di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva o applicazione analogica. La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio.
Nota della Redazione
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