Lo scomputo dalla definizione agevolata presuppone versamenti effettivi e definitivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6831 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, la previsione che dagli importi dovuti si scomputano quelli “già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio” postula necessariamente che il versamento sia stato effettivamente eseguito e sia definitivo. Non possono pertanto essere scomputate somme mai corrisposte in ragione delle peculiarità di una precedente disciplina condonistica, come la cd. rottamazione-bis che aveva consentito la definizione delle sanzioni senza alcun pagamento. La finalità agevolativa dell’istituto, volto al recupero di risorse finanziarie e alla riduzione del contenzioso, sarebbe frustrata da una interpretazione che ammettesse lo scomputo di importi non versati.
Il Fatto
Alla parte contribuente erano state irrogate sanzioni per omessa compilazione del quadro RW nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2007 al 2011, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado, la parte aderiva alla cd. rottamazione-bis ex art. 1 d.l. n. 148 del 2017 per la somma iscritta a ruolo, senza però eseguire alcun versamento.
Successivamente, la parte presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata sulla somma residua autoliquidata. L’Ufficio rigettava l’istanza, ritenendo dovuta una somma maggiore. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’impugnazione della parte contribuente, ritenendo dovuto lo scomputo dell’importo oggetto di rottamazione-bis, e dichiarava estinto l’altro giudizio di merito. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando l’interpretazione accolta dai giudici regionali. Il dato letterale dell’art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018, secondo cui “dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”, presuppone che il versamento sia stato effettivamente eseguito e sia divenuto definitivo.
Nel caso di specie, la definizione della cartella tramite la cd. rottamazione-bis era avvenuta “a costo zero”, poiché la disciplina richiamata dall’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 non aveva comportato alcun esborso. La Corte ha richiamato la natura del condono quale forma atipica di definizione del rapporto tributario, diretta a soddisfare l’interesse costituzionale all’acquisizione di disponibilità finanziarie, incentivando la definizione delle pendenze mediante il pagamento parziale del debito (richiamando Corte cost. n. 109 del 2009 e Cass. 37519/2022).
La finalità della disposizione sarebbe frustrata qualora gli importi “già versati” comprendessero somme mai corrisposte per effetto di precedenti discipline condonistiche. La Corte ha precisato che somme ancora da versare, come quelle oggetto di un piano rateale in corso, non possono essere conteggiate e che, a maggior ragione, non vanno considerati importi mai pagati, in coerenza con il precedente di cui a Cass. 4006/2026 relativo a disposizione sovrapponibile.
Quanto all’eccezione di inconvenienza sollevata dalla parte contribuente, il dato letterale non è superabile e la convenienza della definizione agevolata va valutata sull’intera disciplina, che offre comunque il beneficio del pagamento rateale in venti rate. In esito, la Corte ha cassato la sentenza relativa alla declaratoria di estinzione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, con condanna alle spese della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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