Contraddittorio preventivo non necessario nella procedura docfa (Cass. civ. Sez. V n. 9717 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura docfa non sussiste un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché la partecipazione del contribuente è implicita nella presentazione della rendita proposta, che costituisce la base oggettiva del provvedimento di classamento. L’Ufficio che intenda discostarsi dalla proposta non è tenuto, in assenza di specifica disposizione, ad attivare preventivamente il contraddittorio. Tale obbligo opera solo per i tributi armonizzati e per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito dal legislatore, non per le verifiche “a tavolino” o per gli accertamenti catastali. Il giudice d’appello, investito esclusivamente di un motivo attinente alla nullità dell’atto per violazione del contraddittorio, non può pronunciarsi sul merito della controversia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né quando l’accoglimento del motivo formale già determini l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società contribuente, relativo al classamento di un immobile. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo la nullità per violazione del diritto al contraddittorio anticipato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e 24 della legge n. 4/1929.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva annullato l’avviso, pronunciandosi anche sul merito della controversia. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria la questione del contraddittorio endoprocedimentale nella procedura docfa. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui non è necessario attivare il contraddittorio allorché la società contribuente si sia avvalsa della procedura docfa, stante la natura fortemente partecipativa di tale procedura. È il contribuente stesso a indicare gli elementi fattuali rilevanti che formano la base oggettiva del classamento.
L’Ufficio che intenda discostarsi dalla rendita proposta non è tenuto, in assenza di disposizioni specifiche, ad attivare preventivamente il contraddittorio. Tale omissione non contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché un simile obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati e per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, nonché le successive pronunce conformi, tra cui Sez. V n. 4752 del 2021, Sez. V n. 30228 del 2022 e Sez. VI-V n. 37480 del 2022. Viene inoltre richiamata la Corte costituzionale n. 47 del 2023, che ha escluso la valenza generale dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, delimitandone l’ambito ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che dall’atto di appello della contribuente emergeva come unico motivo di gravame la dedotta violazione del diritto al contraddittorio anticipato. Il giudice d’appello non poteva, pertanto, pronunciarsi sul merito della controversia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendovi la relativa domanda. Né poteva decidere il merito, poiché l’accoglimento del motivo di natura formale già determinava l’annullamento dell’atto impugnato.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle di merito vengono compensate in ragione del progressivo consolidamento del principio illustrato.
Nota della Redazione
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