Inammissibile il ricorso dell’Agenzia contro l’esclusione della stabile organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 7328 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è ridotto al “minimo costituzionale” e concerne solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile. Non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza. La valutazione delle prove, anche presuntive, costituisce attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento acquisito, dovendosi reputare implicitamente disattese le tesi incompatibili con la decisione adottata, purché la motivazione sia logicamente coerente.

Il Fatto

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini Ires, Irap e Iva, le dichiarazioni relative agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 di una società statunitense attiva nel settore del networking, per il tramite della propria sede secondaria italiana.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la branch avrebbe svolto un’attività negoziale autonoma, concordando con i distributori italiani elementi essenziali dei contratti, da qualificarsi quindi come stabile organizzazione; a essa andavano imputati i ricavi delle vendite, con conseguente tassazione ordinaria anche ai fini Iva. La CTP di Milano aveva accolto i ricorsi per la ritenuta decadenza dell’Ufficio; la CTR della Lombardia, riformata la statuizione sulla tempestività dell’accertamento, aveva confermato nel merito l’esclusione della stabile organizzazione.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente ricostruisce la disciplina della stabile organizzazione. L’istituto, di origine convenzionale, ha ricevuto disciplina interna nell’art. 162 d.P.R. n. 917/1986, che al quarto comma, lettera e), esclude tale qualificazione per la sede fissa utilizzata ai soli fini di attività con carattere preparatorio o ausiliario. Analoga la previsione dell’art. 5 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti del 25/08/1999.

I giudici di legittimità sottolineano la relazione di circolarità che lega la norma interna, già modellata sui criteri convenzionali, alla singola previsione pattizia e agli strumenti di ausilio interpretativo, in particolare il modello e il commentario Ocse. Ribadiscono che le convenzioni, una volta recepite con legge di ratifica, acquistano valore di fonte primaria ai sensi degli artt. 10 e 117 Cost., prevalendo sulle norme interne.

Il ricorso principale dell’Agenzia — quattro motivi, incentrati sulla motivazione apparente e sull’omesso esame di fatti decisivi — è dichiarato inammissibile. La Corte applica il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio motivazionale rileva solo se l’anomalia è desumibile dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

La CTR, osserva il Collegio, ha esposto il contenuto “statico” e “dinamico” del proprio percorso cognitivo, confrontandosi con le allegazioni delle parti. Ha qualificato l’attività della branch come mero supporto e collegamento tra casa madre, distributori e clienti, escludendo la stipula di contratti in nome della controllante e il possesso fisico dei beni.

Le censure sulla valutazione delle prove presuntive sono inammissibili: il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze che ritenga più attendibili, senza obbligo di confutare analiticamente ogni elemento. Le contestazioni si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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